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Modello 730, la presentazione ai Caf entro il 15 giugno

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46del 28 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n.69 del 24 marzo 2003, ha prorogato dal 31 maggio al 15 giugno il termine di consegna del modello 730 ai Centri di assistenza fiscale. L'obbiettivo era quello di concedere ai CAF un più ampio margine di operatività considerato che, negli ultimi anni, sono aumentati notevolmente i soggetti che utilizzano il modello 730 per adempiere agli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi. Chi si rivolge al Caf può scegliere tra due possibilità: consegnare il modello già compilato ovvero chiedere l'assistenza per la compilazione. Nel secondo caso è prevista la corresponsione di un compenso. In ogni caso al Caf deve essere esibita, anche in copia fotostatica, la documentazione necessaria per consentire al responsabile del Caf di verificare la conformità alla documentazione stessa dei dati indicati (o da indicare) nella dichiarazione. Ci sono alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione. Tra questi rientrano ad esempio:* gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito;*i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti; * i contratti di locazione stipulati;* i certificati di stato di famiglia e altri documenti relativi alle detrazioni soggettive spettanti. È necessario, invece, esibire Al CAF la seguente documentazione: * documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, ecc.);* fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;* per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione;* attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;* ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, devono essere esibiti:* copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;* copia dei bonifici bancari;* attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali. In ogni caso, la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

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