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L'INTEGRATIVA semplice, prevista dall'articolo 8 della Finanziaria 2003, consente a tutti i contribuenti ...

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Tale sanatoria concede piena libertà nella scelta dei periodi d'imposta e delle imposte e/o contributi da integrare. Nota bene: L'integrativa semplice è l'unica sanatoria che consente l'integrazione delle ritenute nonché la definizione dei redditi soggetti a tassazione separata e di quelli conseguiti all'estero. Le scadenze Versamento entro il 16 maggio. Il termine di scadenza per il versamento degli importi dovuti è il 16 maggio; tuttavia se tali importi eccedono ? 3.000 per le persone fisiche ed ? 6.000 per gli altri soggetti, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 maggio 2003, possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 1° dicembre 2003 ed il 21 giugno 2004. La dichiarazione, in via telematica, entro il 16 giugno Il termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione integrativa è il 16 giugno. La comunicazione delle società di persone. Le società di persone, le associazioni, i titolari delle imprese familiari e delle aziende coniugali che aderiscono all'integrativa devono comunicare, entro il 16 giugno, alle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della dichiarazione; questi ultimi soggetti possono presentare, entro il 16 ottobre 2003, una propria dichiarazione integrativa versando, sempre entro questo termine, le imposte ed i contributi conseguenti alla rettifica operata. Contribuenti interessati Possono aderire all'integrativa semplice tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla tipologia di reddito posseduto. Pertanto sono ammessi a tale sanatoria le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, le associazioni e gli enti diversi dalle associazioni e società, compresi i sostituti d'imposta. Gli eredi possono presentare dichiarazioni integrative per definire la posizione tributaria dei loro danti causa. Una chance per i sostituti d'imposta I contribuenti che operano in qualità di sostituti d'imposta possono aderire alla sanatoria in commento per integrare le ritenute non applicate nei periodi d'imposta interessati, senza poter esercitare la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. Chi è escluso Non può aderire all'integrativa chi, entro il 1° gennaio 2003, ha ricevuto la notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo, di un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva o dell'Irap ovvero di un invito al contraddittorio, relativamente alle annualità ed alle imposte e/o contributi interessati; la notifica di uno dei suddetti atti costituisce, però, causa ostativa solamente nel caso in cui il contribuente non si avvalga della chiusura delle liti potenziali e pendenti (articoli 15 e 16 della Finanziaria 2003). Sono esclusi, inoltre, quei contribuenti che hanno ricevuto, entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa, formale conoscenza dell'azione penale esercitata per alcuni reati indicati dalla norma. Il perfezionamento della definizione Chi intende aderire all'integrativa semplice deve: · versare gli importi dovuti entro il 16 maggio; · presentare la dichiarazione integrativa entro il 16 giugno. La definizione si perfeziona, infatti, con il pagamento dei maggiori importi dovuti, ovvero della differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa. Le somme da versare, entro il 16 maggio 2003, sono determinate mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo d'imposta relative ai tributi interessati, considerando l'intero ammontare delle ritenute e dei contributi, sulla base di una dichiara

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