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Agricoltori, salgono i contributi

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I versamenti all'Inail per gli infortuni sono fissati al 10,125%

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L'aumento è conseguente al graduale allineamento dell'aliquota del settore agricolo agli altri settori produttivi, previsto dal decreto legislativo 146/1997 in attuazione della legge di riforma delle pensioni del 1995. L'aumento riguarda soltanto l'aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del concedente, come descritto nella tabella. Esoneri Dal 1° gennaio 2003 continua ad essere applicato quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2001, secondo la quale nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un esonero nella misura di 0,4 punti percentuali sul versamento di altri contributi sociali dovuti dai datori di lavoro, a partire dai contributi per la maternità e per la disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali. In conseguenza di ciò gli esoneri delle aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2003 per la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti sono dello 0,43 % per gli assegni familiari, dello 0,03% per la tutela della maternità e dello 0,34% per la disoccupazione. Contributi Inail I contributi dovuti all'Inail sono fissati nel 10,125% per quanto riguarda l'assistenza infortuni sul lavoro e nel 3,1185% per ciò che riguarda l'addizionale infortuni sul lavoro. Agevolazioni In base alla riclassificazione delle aree svantaggiate, le riduzioni contributive per i territori svantaggiati previste per il 2003 sono le seguenti: a) Nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva è del 70% dei contributi a carico del concedente; b) Nelle restanti zone agricole svantaggiate, compresi i Comuni di Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva è del 40%; c) Nelle restanti zone agricole, sia svantaggiate sia particolarmente svantaggiate, oggetto del riordino, l'adeguamento alle nuove agevolazioni contributive avviene nell'arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi pari al 25% della variazione totale per ciascun anno solare.

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