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La legge e l'archivio storico «fantasma» di Palazzo Chigi

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Una maledizione da mandare a memoria, un tempo in prima ginnasiale, poi in prima media, oggi probabilmente cancellata dalle ricorrenti rivoluzioni nei programmi scolastici affidati alla "creatività" e alla "sperimentalità" (vulgo, faciloneria e dequalificazione). Eppure, un'utilità odierna quelle paroline le serbano: per gli operatori del diritto. Infatti, il dilagare della pessima abitudine di aggiungere commi su commi e articoli su articoli ha portato all'uso sempre più dilatato di tali numerali: non più soltanto i primi, perché si arriva diciamo con una certa frequenza al decies, e più di una volta si è fatto ricorso al vicies, che poi sarebbe a dire un articolo rinumerato per la ventesima volta. La recentissima conversione in legge del decreto-legge n. 115 del 15 giugno scorso (sulla Pubblica Amministrazione), conclusasi nell'ultimo giorno di lavoro preagostano della Camera, ha portato ad un nuovo primato: il venticinquesimo articolo aggiuntivo. Pertanto, si è fatto ricorso al numerale vicies quinquies, mai finora utilizzato nella storia delle norme giuridiche. Il decreto-legge n. 115 è uno dei tipici e detestabili provvedimenti omnibus, una sorta di mini legge finanziaria, con i più svariati argomenti trattati, in una corsa abominevole fra maggioranza e opposizione per vedere chi meglio riuscisse nell'inserire provvedimenti a favore di enti, autorità, settori, categorie, probabilmente anche singoli personaggi. Nel mare magnum di disposizioni affastellate si legge, contenuta nell'articolo 14-duodecies (riecco un avverbio numerale), una deroga al recente codice dei beni culturali, decreto legislativo n. 42 del 2004. Tale deroga stabilisce che "la presidenza del Consiglio conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico", demandando l'intera questione a un successivo decreto del presidente del Consiglio. Chi ha steso l'articolo dimostra di non conoscere né la lingua italiana, perché usa indifferentemente "suoi" e "proprio" riferiti ad identico soggetto, né la storia, perché non esiste un "archivio storico" della presidenza del Consiglio. Inoltre, ha scarso senso dell'opportunità e dei tempi, posto che il codice dei beni culturali ha sì e no un anno e mezzo di vita, e andarlo a modificare in un settore che proprio non richiederebbe alcuna innovazione non pare proficuo. Si sa che da oltre mezzo secolo opera l'Archivio centrale dello Stato. Ne sono sempre restati estranei, formalmente per motivi di sicurezza dell'apparato pubblico e di utilizzo corrente da parte degli uffici, gli archivi degli Esteri e della Difesa, con le ovvie, negative conseguenze che questa separazione ha prodotto, particolarmente per quanto concerne il faticoso utilizzo dei fondi militari. Poi, via via, sono stati allontanati dall'Archivio centrale - teoricamente unitario - gli archivi della presidenza della Repubblica, della Camera, del Senato, della Corte costituzionale. Che cosa significa, questo progressivo disfarsi dell'unità nella conservazione dei fondi? Molto semplice: più spese, più difficoltà di consultazione, più incertezze. Creare un ennesimo archivio istituzionale autonomo non ha alcuna motivazione scientifica. Potrebbe averne qualcuna in termini di ambizioni personali di chi volesse concorrere alla direzione del futuro archivietto, e in tal caso il micro-articolo (introdotto dal Governo in Commissione al Senato, senza dibattito alcuno) rivelerebbe di avere, come probabilmente ha, una funzione ad personam. Si istituisce un nuovo ente, inutile, con le conseguenti, future assegnazioni di personale e soprattutto di dirigenti. Si continua nella proliferazione, in luogo della semplificazione. Esattamente il contrario del rasoio di Occam: entia multiplicantur sine necessitate. Tolta questa ipotesi, chiaramente clientelare, non si capisce perché mai la tenuta e la consultazione degli atti di Palazzo Chigi dovrebbero trovare un ordinamento autonomo. La disposizione introdotta al Senato (sulla quale si ignora quanto siano favorevoli i responsabili dei Beni culturali) sembrere

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