Toghe smemorate, magistrati che "dimenticano" in cella imputati da scarcerare
Nel sistema giudiziario italiano la tutela della libertà personale dovrebbe rappresentare il punto più alto della responsabilità del magistrato. L'articolo 13 della Costituzione, in particolare, la definisce "inviolabile" e il codice di procedura penale prevede termini precisi per le misure cautelari, imponendo al giudice il dovere di disporre immediatamente la liberazione quando tali termini siano scaduti. Di diverso avviso, però, il Consiglio superiore della magistratura che è quanto mai indulgente e comprensivo quando si tratta di valutare un giudice che si "dimentica" di scarcerare un suo imputato.
Scorrendo infatti una serie di recenti delibere del Csm relative alle valutazioni di professionalità delle toghe, emerge una sequenza di episodi nei quali persone sono rimaste detenute senza titolo per giorni, settimane o mesi, mentre i magistrati coinvolti hanno comunque ottenuto giudizi professionali positivi.
Il filo conduttore delle decisioni è sempre lo stesso: la violazione viene riconosciuta ma, al tempo stesso, considerata episodica, non significativa o attenuata da circostanze organizzative. Il risultato finale è quasi sempre identico: la valutazione di professionalità viene comunque superata, con il conseguente aumento di stipendio a fine mese.
Uno dei casi più evidenti riguarda la magistrata Lara Fortuna, all’epoca giudice per le indagini preliminari a Padova. Nel procedimento disciplinare è stato accertato che l'imputato era rimasto in carcere 210 giorni oltre la scadenza della misura cautelare. La Sezione disciplinare del Csm ha ritenuto integrato l’illecito per violazione dei doveri di diligenza, evidenziando che il giudice è responsabile del controllo sui termini delle misure cautelari. Nonostante ciò, nella successiva valutazione professionale il Consiglio ha ritenuto l’episodio isolato e non significativo, sottolineando il quadro complessivamente positivo della carriera della magistrata. Un meccanismo analogo si ritrova nel caso del giudice Massimo De Paoli per il ritardo di oltre cinquanta giorni nell’emissione di un provvedimento di liberazione di due imputati agli arresti domiciliari. Anche in questo caso la responsabilità è stata riconosciuta, ma ritenuta attenuata da circostanze organizzative. Il Csm ha considerato l’episodio come un incidente isolato, non idoneo a compromettere un profilo professionale ritenuto positivo.
La stessa impostazione emerge nella vicenda del consigliere di Corte d’Appello Alberto Panu. Secondo la sentenza disciplinare, due imputati sono rimasti detenuti 64 giorni e 240 giorni oltre i termini rispettivamente per mancata scarcerazione dopo assoluzione e per scadenza della custodia cautelare. Il magistrato è stato condannato alla censura, ma nella valutazione di professionalità il fatto è stato considerato un episodio isolato in una carriera definita “brillante”.
Un ulteriore caso riguarda il giudice Federico Bona Galvagno, il quale, nella qualità di gip, ha omesso di disporre la scarcerazione di un imputato agli arresti domiciliari nonostante la misura fosse scaduta. L’interessato è rimasto privato della libertà fino alla celebrazione del processo abbreviato, con una protrazione della misura per diversi mesi. Anche in questo caso la valutazione professionale ha comunque avuto esito positivo perché la condotta è stata ritenuta episodica rispetto al complesso dell’attività svolta. Nel caso del sostituto procuratore Milto Stefano De Nozza, invece un indagato è rimasto agli arresti domiciliari per 28 giorni oltre la scadenza, mentre in un altro episodio il ritardo nella revoca della misura è stato di sette giorni. Il procedimento disciplinare si è concluso con l’assoluzione o con la ritenuta scarsa rilevanza dell’episodio, e la valutazione professionale è stata confermata. Simili dinamiche emergono anche nel caso del magistrato Gianluca Massaro, assolto disciplinarmente per il ritardo di 109 giorni nella scarcerazione di un imputato agli arresti domiciliari in comunità terapeutica. L’elemento comune a tutte queste decisioni è l’interpretazione del criterio della “significatività” della violazione. Secondo la normativa interna del Csm, una carenza incide sulla valutazione professionale solo se è significativa, cioè tale da compromettere in modo rilevante uno dei parametri di giudizio (capacità, laboriosità, diligenza, impegno). Un singolo episodio non viene considerato sufficiente a determinare una valutazione negativa. In tutti i casi citati la violazione riguarda la gestione dei termini delle misure cautelari, cioè uno degli ambiti più delicati del processo penale. La libertà personale può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, e la scadenza dei termini comporta l’obbligo immediato di liberazione. Quando tale controllo fallisce, il risultato è la detenzione di una persona senza titolo giuridico. Le deliberazioni del Csm mostrano dunque come questi episodi vengano spesso ricondotti a errori isolati, a disfunzioni organizzative o a carichi di lavoro eccessivi. Ma la frequenza con cui ricorrono casi di scarcerazioni tardive solleva interrogativi sulla reale efficacia dei sistemi di controllo interni agli uffici giudiziari e sul grado di responsabilità individuale dei magistrati. Il punto centrale non riguarda tanto la valutazione complessiva della carriera dei singoli magistrati, che con questi parametri "garantisti" di giudizio non possono che essere positive per il 99,8 percento dei casi, quanto il messaggio istituzionale che tali decisioni trasmettono. Quando una violazione che incide direttamente sulla libertà personale viene considerata non significativa ai fini della professionalità, è impossibile non creare una distanza crescente tra il principio costituzionale di tutela della libertà e le prassi di valutazione interna dell’ordine giudiziario.
In un sistema nel quale i magistrati godono di ampie garanzie di indipendenza, il tema della responsabilità assume allora un valore ancora più delicato. Proprio per questo le decisioni del Csm non sono solo atti amministrativi: rappresentano anche un indicatore della cultura istituzionale con cui l’ordine giudiziario valuta se stesso.
E la sequenza di casi in cui ritardi nella scarcerazione vengono valutati in maniera assai blanda dal Csm la dice lunga sul reale valore che viene dato alla libertà personale dei cittadini.
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