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Ddl Zan, il Vaticano boccia la legge sull'omofobia: ecco cosa preoccupa la Chiesa

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Domenico Alcamo
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Dalla libertà di espressione alla definizione di identità di genere, sino alla Giornata di sensibilizzazione contro l'omofobia. Molti sono i nodi attorno al Ddl Zan. A partire dalle condotte punibili. Il provvedimento, infatti, estende le fattispecie comprese negli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale. Ossia i «reati contro l'uguaglianza». Al momento, il codice si occupa di sanzionare l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il provvedimento promosso dal centrosinistra aggiunge a tutto questo anche le discriminazioni fondate su «sesso, genere orientamento sessuale, identità di genere o disabilità». Tutto questo, però, non fuga alcune zone d'ombra, nonostante la previsione di un passaggio che solo apparentemente lascia intatto il diritto di esprimersi. Il testo prevede anche un articolo che stato definito «salva idee», il 4, in base al quale «ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Anche in questo caso, è evidente come in reltà il concetto di «salva idee» sia molto labile. L'idoneità a determinare il «concreto pericolo del compimento di atti discriminatori», da parte di un'idea espressa, difficilmente determinabile. E chiaramente demandata alla discrezionalità di qualsiasi organismo giudicante e inquirente. Anche questo passaggio della normativa, infatti, stato oggetto dell'attenzione da parte della Santa Sede, perché in linea teorica potrebbero finire nello spettro dell'illiceità anche le omelie dal pulpito, oltre all'attività sociale e culturale dei gruppi di associazionismo cattolico, la cui agibilità è invece salvaguardata dal Concordato. La garanzia della libertà di espressione è il punto centrale del dibattito intorno alla legge. E il testo presentato dal centrodestra mira ad inasprire le pene per chi pratica violenza per motivi sessuali, non lasciando aperti equivoci circa la punibilità di chi riven dica il primato della famiglia naturale. Altro tema (questo finito in evidenza con la nota verbale della Santa Sede sul provvedimento, è l'articolo 7 del testo). Se la normativa dovesse entrare in vigore, infatti, anche le scuole private sa rebbero tenute a promuovere attività per la «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia e la transfobia» (che in base al testo dovrebbe essere prevista il 7 maggio di ogni anno). Dunque si tratterebbe di una limitazione di perseguire quell'architettura educativa -culturale che è alla base della loro attività. Altro tema, peraltro, riguarda l'articolo 1. Questa parte del testo si lancia in una definizione dei vari termini sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere. Quest' ultima, in particolare, viene esplicata come «l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». Su questo punto, durante un'audizione parlamentare, era intervenuto l'ex ministro, e giurista, Giovanni Maria Flick. Le definizioni sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, secondo lui, finirebbero per confondere, «sarebbe più agevole introdurre il concetto di sesso in tutte le sue forme e manifestazioni».

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