odio e violenza

Antisemitismo, la Lega deposita il ddl per contrastarlo. “Troppi episodi e odio per Israele”

La Lega si muove contro l’antisemitismo. È stato infatti depositato a palazzo Madama dal capogruppo Massimiliano Romeo e dai senatori Giorgio Bergesio e Ettore Pirovano. «Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre compiuto dall’organizzazione terroristica Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa (documentati per l’Italia dal CDEC e dall’Eurispes) - sottolineano i senatori leghisti - si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell’odio contro lo Stato Ebraico e del suo diritto ad esistere e difendersi. La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata, analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l’Olocausto, sul negazionismo delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini, perpetrate il 7 ottobre e su un radicale rifiuto di Israele, che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statutale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi».

 

  

 

Il ddl dispone: art.1 La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, non ammette alcuna forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pensiero antisemita nel nostro Paese. 2. Per antisemitismo si intende, «una certa percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto», come definito nell’assemblea plenaria tenutasi a Bucarest il 26 maggio 2016 dall’Alleanza Internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA), in cui sono stati declinati in modo dettagliato gli indicatori che rappresentano parte integrante della definizione ai fini dell’applicazione della presente legge. 3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per mettere in atto tutte le azioni utili per individuare possibili interventi per la prevenzione di qualunque atto antisemita e per contrastarne qualunque manifestazione, considerando tali atti una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche contro la convivenza sociale, la stabilità e la sicurezza. Articolo 2: al fine di contrastare qualunque atto antisemita, giudicato una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche contro la convivenza sociale, la stabilità e la sicurezza pubblica e al fine di consolidare una cultura scevra da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli ebrei in quanto popolo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con i seguenti criteri direttivi: a) creare un unico punto di raccolta dati sugli atti di antisemitismo, sia per quanto riguarda i crimini d’odio sia per quanto riguarda gli incidenti di carattere antisemita, al fine di acquisire una visione più completa del fenomeno in Italia e un’azione di monitoraggio coordinata tra gli organismi che attualmente svolgono questo compito; b) prevedere apposite misure volte a contrastare il costante incremento del linguaggio d’odio in rete antisemita, anche agevolando il cambiamento delle policy delle piattaforme dei social media al fine di garantire un sistema uniforme ed efficiente di segnalazione e rimozione del linguaggio d’odio; c) elaborare apposite Linee guida sull’antisemitismo sulla base della definizione di cui all’articolo 1 della presente legge, destinate ai docenti e al personale scolastico di ogni ordine e grado.

 

 

Così prosegue l’art.2: d) attuare un piano di formazione degli insegnanti e degli educatori sulla base della definizione dell’antisemitismo, in connessione con le iniziative già attive sulla memoria della Shoah, integrando la formazione degli insegnanti e degli educatori con le conoscenze teorico-pratiche intorno ai pregiudizi e agli stereotipi, specie impliciti, e alla tendenza al complottismo; e) dare rilievo all’educazione interculturale e al rispetto delle differenze, per combattere stereotipi e pregiudizi, all’interno del curricolo di educazione civica e nella vita della scuola; f) sviluppare iniziative formative per il personale delle Forze di polizia che includano specifici focus sull’antisemitismo per sostenere l’operatore di polizia nel far emergere la natura antisemita di un reato, che si configura quando l’obiettivo dell’atto criminale, sia che siano persone o proprietà - edifici, scuole, luoghi di culto o cimiteri - sono scelti perché sono, o sono percepiti, ebrei, ebraici o legati agli ebrei. Nell’articolo 2, i successivi punti prevedono di: g) sviluppare campagne di comunicazione istituzionale sul tema dell’antisemitismo, a partire dai canali del servizio pubblico radiotelevisivo, diffondendo la definizione di antisemitismo per assicurare la non discriminazione e il contrasto alle espressioni d’odio in tutte le forme di comunicazione; h) promuovere momenti di formazione e conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo nell’ambito delle attività associative e sportive. Art. 3: ai sensi dell’articolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque atto considerato antisemita ai sensi della presente legge.