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Il decreto Poletti è legge

UNIPOL: POLETTI DIFENDE STEFANINI, NO A MANDATO A TEMPO

Via libera definitivo al primo testo di riforma del lavoro. Contratti acausali rinnovabili fino a 5 volte in tre anni. Tetto del 20% di assunzioni a termine. Nuove norme sull'apprendistato

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Il decreto lavoro è legge. Il provvedimento contenente misure per il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, è stato definitivamente approvato dalla Camera con 279 sì e 212 no. Il ddl di conversione, proveniente dal Senato, dove il governo aveva posto la fiducia (come in prima e in seconda lettura alla Camera), doveva essere licenziato entro il 19 maggio, pena la scadenza. Con il via libero definitivo della Camera arrivano le nuove norme in materia di apprendistato, contratti di solidarietà e formazione. Il provvedimento, modificato in due round dal Parlamento, prevede l'innalzamento a 36 mesi dei contratti a termine acasuali, per un limite massimo di 5 proroghe. Viene introdotto un tetto del 20% per i contratti a tempo determinato, rispetto all'organico complessivo a tempo indeterminato, e vengono fissate delle sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano i limiti stabiliti. Per le aziende con più di 50 dipendenti, viene stabilito che il 20% degli apprendisti debba essere assunto per poter accedere a nuovi contratti di formazione. Il provvedimento rappresenta il primo passo nel processo di riforma del mercato del lavoro, che entrerà nel vivo con la delega. Ecco le misure principali del testo.   TEMPO DETERMINATO Viene innalzato da 1 a 3 anni, il tempo massimo di contratti, anche in somministrazione, comprensivi di un massimo di 5 proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessitano dell'indicazione della causale per la sua stipulazione.   TETTO CONTRATTI Viene introdotto un tetto all'utilizzo del contratto a tempo determinato. Il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine non può superare il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. Il superamento del limite di una unità comporta una sanzione amministrativa pari al 20%, che sale al 50% per le altre assunzioni, e non più l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato. Per le piccole imprese, fino a 5 lavoratori, è possibile stipulare un contratto a tempo determinato.   DIRITTO DI PRECEDENZA Il diritto di precedenza alla stabilizzazione dei precari deve essere richiamato «espressamente» nel contratto. Del diritto può avvalersi il lavoratore precario con un contratto di oltre sei mesi nella stessa azienda, ma anche il lavoratore stagionale.   MATERNITÀ Il congedo di maternità «concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza» nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'azienda. Alle stesse lavoratrici è anche riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, «con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine». Ai fini dell'integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine, durata minima riconosciuta per il diritto di precedenza, devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità.   APPRENDISTATO Vengono introdotte modalità semplificate per la compilazione del piano formativo individuale, sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. L'obbligo di stabilizzazione riguarda le aziende con più di 50 dipendenti e fissa il tetto al 20% degli apprendisti. Viene definito un sistema di alternanza scuola-lavoro.   FORMAZIONE La regione dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica. L'ente si potrà avvalere anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni, che si siano dichiarate disponibili. Le ore di formazione devono ammontare almeno al 35% delle ore complessive.   GARANZIA GIOVANI Viene resa immediatamente operativa la garanzia per i giovani, per garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli stati membri dell'Ue.

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