Berlusconi, le motivazioni della sentenza «Atti sessuali in cambio di denaro e gioielli»
Secondo il Tribunale di Milano, che ha condannato l'ex premier a 7 anni, sarebbe stato lui il «regista» del bunga bunga
Silvio Berlusconi "regista del bunga bunga". E' questo il ruolo che avrebbe rivestito il premier nelle cene di Arcore secondo i giudici del Tribunale di Milano che lo hanno condannato a sette anni per concussione e prostituzione minorile. "Risulta provato che il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne - scrivono - fosse proprio Berlusconi, il quale dava il via al cosiddetto bunga bunga in cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i desideri dell'imputato, ossia per 'fargli provare piaceri corporei', come chiarito dalla stessa El Mahroug, inscenando balli con il palo da lap dance, spogliarelli, travestimenti e toccamenti reciproci". La prova che Silvio Berlusconi sapeva della minore eta' di Ruby e' nella telefonata che l'ex premier fece in Questura la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010. Cosi' i giudici del processo Ruby risolvono uno dei 'nodi' piu'' controversi del processo che ha portato alla condanna a sette anni di carcere. "La prova della consapevolezza in capo all'imputato - scrivono - si trae logicamente dal comportamento tenuto da Berlusconi a seguito del controllo di Karima effettuato dal Commissariato Monforte - Vittoria in corso Buenos Aires". Il presidente del collegio della quarta sezione penale di Milano, Giulia Turri, non ha autorizzato i giornalisti ad avere una copia della sentenza di condanna di Silvio Berlusconi a 7 anni di reclusione per il caso Ruby. Nei giorni scorsi i cronisti che lavorano nel palazzo di giustizia di Milano avevano chiesto «di poter estrarre copia delle motivazioni trattandosi di un caso di interesse pubblico e stringente attualità e perché la libera stampa possa riportare compiutamente le determinazioni di questo collegio con celerità e puntualità». Richiesta respinta dal giudice Turri, perché i cronisti non sono a suo avviso soggetti legittimati ad avere copia della sentenza «ex articolo 116 cpp», che stabilisce che possano ottenere le motivazioni solo le parti processuali.
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