Fisioterapia in farmacia: il quadro normativo reale a tutela dei cittadini
Le recenti polemiche sulla presenza del fisioterapista in farmacia rischiano di generare una rappresentazione semplificata e fuorviante del quadro giuridico vigente. È quindi necessario ricostruire con precisione il sistema normativo che disciplina la materia, distinguendo tra integrazione professionale consentita dalla normativa sulla farmacia dei servizi e attività riabilitativa sanitaria soggetta a specifico regime autorizzatorio.
1. Il modello della “farmacia dei servizi”.
Il punto di partenza è il d.lgs. 153/2009, che ha introdotto nel Servizio sanitario nazionale il modello della cosiddetta farmacia dei servizi. Questa normativa consente alle farmacie convenzionate di svolgere attività sanitarie e sociosanitarie di supporto alla medicina territoriale, anche avvalendosi di professionisti sanitari.
In tale ambito la legge prevede, tra l’altro: la possibilità di erogare servizi sanitari di primo livello; attività di educazione sanitaria, prevenzione e monitoraggio; la collaborazione con professionisti sanitari, tra cui infermieri e fisioterapisti.
Tuttavia, tale apertura non equivale alla trasformazione della farmacia in una struttura sanitaria riabilitativa. Le prestazioni sono infatti ammesse nei limiti individuati dalla normativa e dai decreti attuativi, e devono essere coerenti con il ruolo di presidio territoriale di prossimità della farmacia.
2. Le modifiche legislative del 2025.
Il quadro normativo è stato rafforzato nel 2025 con due interventi legislativi:
a) legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) - Farmacia dei servizi.
Questa legge ha stabilizzato e ampliato il modello della farmacia dei servizi, rafforzando l’integrazione delle farmacie nel Servizio sanitario nazionale e prevedendo l’introduzione di ulteriori servizi sanitari e diagnostici. Tuttavia, la norma non liberalizza l’erogazione indiscriminata di prestazioni sanitarie. Essa stabilisce infatti che tali servizi possano essere erogati nell’ambito della farmacia dei servizi prevista dal d.lgs. 153/2009, e solo se ricompresi in specifici accordi regionali che definiscano tipologia delle prestazioni, requisiti organizzativi e professionali, dotazioni tecnologiche e modalità operative. In questo quadro, la legge conferma che l’attività sanitaria svolta in farmacia deve rimanere disciplinata e regolata, senza sovrapporsi alle competenze delle strutture sanitarie autorizzate.
Inoltre, per quanto riguarda i servizi diagnostici remunerati dal Servizio sanitario nazionale, la legge di bilancio stabilisce che essi possano essere erogati dalle farmacie solo se previsti nell’ambito degli accordi regionali e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle Regioni, con copertura finanziaria a valere sul fondo nazionale dedicato alla farmacia dei servizi (50 milioni di euro annui a partire dal 2026);
b) legge n. 182/2025 (Legge “semplificazioni”) - locali separati e servizi sanitari.
L’art. 60 della legge 182/2025 ha introdotto la possibilità per le farmacie di utilizzare locali separati per l’erogazione di alcuni servizi sanitari con costi a carico dei pazienti.
Questa possibilità è però subordinata a condizioni precise: i locali devono essere autorizzati dall’autorità sanitaria competente; devono possedere requisiti igienico-sanitari e strutturali idonei; devono essere collocati all’interno della sede farmaceutica o nelle immediate vicinanze.
La norma, quindi, non elimina il regime autorizzatorio delle attività sanitarie: al contrario, lo richiama espressamente.
3. Il ruolo del fisioterapista nel modello della farmacia dei servizi.
All’interno di questo quadro, la presenza del fisioterapista in farmacia è prevista dalla normativa come supporto alla presa in carico territoriale del paziente.
Il fisioterapista può svolgere attività come: counseling e valutazione preliminare; educazione alla prevenzione e all’autogestione dei disturbi muscolo-scheletrici; orientamento del paziente verso percorsi diagnostici o riabilitativi appropriati.
Questo tipo di attività è coerente con il modello della farmacia come presidio sanitario di prossimità. Tuttavia, il quadro normativo non consente di equiparare tali attività a prestazioni riabilitative complete o cicli terapeutici, che rientrano in un diverso regime giuridico.
4. La riabilitazione sanitaria e il regime autorizzatorio.
Le prestazioni riabilitative sanitarie sono disciplinate da una normativa specifica che riguarda: l’autorizzazione sanitaria delle strutture; l’accreditamento con il Servizio sanitario nazionale; la presenza di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi.
Tale regime esiste per garantire: sicurezza del paziente; appropriatezza clinica; continuità terapeutica; responsabilità professionale e organizzativa
Le strutture che erogano fisioterapia devono quindi rispettare standard ben definiti relativi, tra l’altro, a: spazi terapeutici; attrezzature elettromedicali; gestione clinica del paziente; integrazione con il sistema sanitario.
È evidente che questo modello non coincide con quello della farmacia dei servizi, che ha finalità diverse e funzioni di supporto territoriale.
5. L’accordo sperimentale nella Regione Lazio.
L’iniziativa avviata nel Lazio nel 2026 nasce da un accordo tra: Ordine dei fisioterapisti (OFI Lazio); Ordine dei farmacisti di Roma; Federfarma Roma; Assofarm Lazio.
Il progetto prevede la presenza del fisioterapista in farmacia principalmente per attività di: orientamento del paziente; primo approccio terapeutico per disturbi di bassa complessità; indirizzamento verso strutture sanitarie pubbliche o studi professionali.
Lo stesso modello organizzativo stabilisce che le prestazioni fisioterapiche complete non possono essere erogate nei locali della farmacia, ma devono essere svolte presso studi professionali o strutture autorizzate.
Questo elemento dimostra che anche gli stessi promotori dell’iniziativa riconoscono la distinzione tra: consulenza e supporto territoriale in farmacia; riabilitazione sanitaria in strutture dedicate.
6. Il rischio di confusione per i cittadini.
Il vero nodo della questione non è quindi la presenza del fisioterapista in farmacia. Il problema nasce quando questa presenza viene rappresentata come equivalente alla prestazione riabilitativa sanitaria, creando confusione tra modelli organizzativi profondamente diversi. Una tale confusione può generare: aspettative improprie nei cittadini; equivoci sul regime delle prestazioni; distorsioni nel sistema di erogazione dei servizi sanitari.
Per questo è necessario mantenere chiara la distinzione tra i diversi livelli di prestazione sanitaria previsti dall’ordinamento.
Conclusione
Il quadro normativo vigente consente certamente forme di collaborazione tra farmacia e fisioterapista nell’ambito della farmacia dei servizi.
Tuttavia, tale collaborazione deve essere esercitata nei limiti previsti dalla legge e non può trasformare la farmacia in un centro di fisioterapia o in una struttura riabilitativa sanitaria. La tutela della salute pubblica richiede infatti che le prestazioni riabilitative continuino a essere erogate in strutture dotate dei requisiti clinici, organizzativi e autorizzatori previsti dall’ordinamento sanitario.
Solo mantenendo questa distinzione è possibile garantire trasparenza, sicurezza per i pazienti e corretto funzionamento del sistema sanitario.
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