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Sentenza n. 3046/2019 Tribunale Civile di Roma sezione prima; Sentenza n. 450/2024 Corte d'Appello di Roma sezione seconda civile

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Pubblichiamo gli estratti delle sentenze emesse dal Tribunale di Roma e dalla Corte d'appello di Roma a favore del Giudice Antonio Esposito relative ad una serie di articoli pubblicati sul quotidiano Il Tempo e su questo sito web nel periodo dicembre 2013 - settembre 2015.

 

Sentenza n. 3046/2019 pubbl. il 11/02/2019

RG n. 7465/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNLE CIVILRE DI ROMA

SEZIONE PRIMA

in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa Valeria Chirico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1 grado iscritta al N. 7465/2019 R.G. promossa da:

ESPOSITO ANTONIO, con l’avv. Alessandro Biamonte, Alfredo Iadanza e Franco Iadanza;

-attore-

contro

Quotidiano IL TEMPO S.r.l. in liquidazione, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, Federico Vincenzoni e Alessandro Costantini, CHIOCCI Gian Marco, nella qualità di direttore de “Il Tempo”, e ROCCA Luca, con gli avv.ti Antonio Auricchio, Stefano Bucci e Decio Nicola Mattei;

- convenuti-

OGGETTO: risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa.

P.Q.M.

Ogni diversa domanda disattesa o inammissibile, così provvede:

condanna il Quotidiano Il Tempo srl in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti  pt, Gian Marco Chiocci e Luca Rocca, in solido, a corrispondere ad Antonio Esposito, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale , la somma di euro 30.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente domanda all’effettivo soddisfo;

condanna Luca Rocca al pagamento, in favore di Antonio Esposito, della somma di euro 3.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 12 L. 47/48;

condanna Il Quotidiano Il Tempo srl in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pt, Gian Marco Chiocci e Luca Rocca, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore di Antonio Esposito, liquidate in euro 6.050,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 1.2.2019

IL GIUDICE

Dott.ssa Valeria Chirico

 

***

 

Sentenza n. 450/2024 pubbl. il 22/01/2024

RG n. 5691/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

così composta:

Benedetta THELLUNG de COURTELARY                                             Presidente

Marina TUCCI                                                                                         Consigliere

Mario MONTANARO                                                                            Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 5691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019, decisa ai sensi dell’art. 281- sexies c.p.c. all’udienza del giorno 22.1.2024

tra

ESPOSITO ANTONIO, con l’avv. Alessandro Biamonte;

-appellante – appellato in via incidentale-

e

Quotidiano IL TEMPO S.r.l. in liquidazione, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, Federico Vincenzoni e Alessandro Costantini, CHIOCCI Gian Marco e ROCCA Luca, con gli avv.ti Antonio Auricchio, Stefano Bucci e Decio Nicola Mattei;

-appellati – appellanti in via incidentale-

OGGETTO: diritti della personalità.

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: rigetta l’appello proposto dalla Quotidiano Il Tempo s.r.l. in liquidazione, da Gian Marco Chiocci e da Luigi Rocca avverso la sentenza n. 3046/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, l’11.2.2019; accoglie l’appello proposto da Antonio Esposito avverso la sentenza n. 3046/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, l’11.2.2019 e, per l’effetto, in parziale riforma della stessa:

- condanna la Quotidiano Il Tempo s.r.l. in liquidazione, Gian Marco Chiocci e Luigi Rocca, in solido tra loro, a pagare ad Antonio Esposito la somma € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre interessi al tasso legale

dall’11.2.2019 all’effettivo pagamento;

- condanna Luca Rocca a pagare in favore di Antonio Esposito la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 della legge n. 47/1948;

- condanna la Quotidiano Il Tempo s.r.l. in liquidazione, Gian Marco Chiocci e Luigi Rocca, in solido tra loro, alla pubblicazione sul quotidiano “Il Tempo”, sia nell’edizione cartacea che in quella on line, nonché su “Il Corriere della Sera”, parimenti sia nell’edizione cartacea che in quella on line, di un estratto della sentenza di primo grado e della presente sentenza di appello;

- condanna la Quotidiano Il Tempo s.r.l. in liquidazione ad attivare nell’archivio storico delle notizie pubblicate sul quotidiano “Il Tempo”, disponibile sul sito internet di tale quotidiano, in corrispondenza degli articoli indicati in parte motiva (nel paragrafo 1.), un collegamento automatico (link) che, in caso di consultazione dell’articolo, consenta all’utente la lettura integrale dell’intestazione e del dispositivo della sentenza di primo grado, con cui è stata riconosciuta la natura diffamatoria della stessa, nonché dell’intestazione e del dispositivo della presente sentenza;

- condanna la Quotidiano Il Tempo s.r.l. in liquidazione, Gian Marco Chiocci e Luigi Rocca, in solido tra loro, a rimborsare ad Antonio Esposito le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;

conferma nel resto la sentenza di primo grado;

- condanna la Quotidiano Il Tempo s.r.l. in liquidazione, Gian Marco Chiocci e Luigi Rocca, in solido tra loro, a rimborsare ad Antonio Esposito le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;

- dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 con riguardo agli appellanti in via incidentale

Roma, 22.1.202

IL GIUDICE EST.                                                                          IL PRESIDENTE

Mario Montanaro                                                                            Benedetta Thellung de Courtelary

 

 

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