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Suora resta incinta, abbandona la figlia, poi ci ripensa. La Cassazione: "Può riaverla"

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La storia di una religiosa congolese stuprata da un sacerdote nel 2011. Bloccata l'adozione

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Aveva deciso di non riconoscere la figlia subito dopo aver partorito, ma qualche tempo dopo era tornata sui suoi passi, cercando a tutti i costi di evitare che la bimba venisse adottata. Protagonista della vicenda, una ex suora, alla quale la Cassazione ha dato ragione. La donna, originaria del Congo, dopo aver preso i voti, era venuta a studiare teologia in Italia. Nel 2011, a seguito - questo il suo racconto - di una violenza subita da un sacerdote, era rimasta incinta. La sua scelta era stata quella di abbandonare la figlia subito dopo la nascita per far ritorno nella Congregazione di cui faceva parte. Ma si è trovata di fronte al rifiuto delle sue consorelle, che non la volevano più tra loro. Da qui la "separazione dal suo stato di suora - si legge nella sentenza della prima sezione civile della Suprema Corte, depositata oggi - e madre spirituale" e la transizione a un nuovo "stato di donna e madre" che l'aveva indotta al riconoscimento della figlia. Nel passaggio da una fase all'altra, "la donna era vissuta in uno stato di disorientamento e d'incapacità di intendere e di volere dal quale era uscita con la consapevolezza del suo nuovo status, che essa desiderava ed era in grado, con i dovuti accorgimenti e supporti, di vivere". La Corte d'appello per i minorenni, però, aveva dato il suo via libera allo stato di adottabilità della piccola, rilevando che la donna inizialmente "in coscienza e con libera volontà" aveva "scelto di rimanere suora all'interno della Congregazione" e la decisione di riconoscere la figlia, affidata nel frattempo ad una famiglia, "sembrava emergere non a seguito di un ripensamento profondo e di un travaglio interiore motivato da un interesse per la bambina, bensìcome conseguenza dell'essere stata estromessa dalla Congregazione". Solo per questo, secondo i giudici di secondo grado, aveva deciso di"tornare sui suoi passi". La Cassazione ha accolto il ricorso della donna, annullando la sentenza d'appello e, con una decisione nel merito, rigettando il ricorso del pm per i minorenni che chiedeva di dichiarare adottabile la bambina. I giudici d'appello, secondo la Cassazione, hanno "illegittimamente attribuito all'opzione materna per l'anonimato portata di valido e irretrattabile consenso all'adozione della figlia" e ciò "nonostante che a tale opzione, espressa nell'immediatezza del parto e in condizioni fisiche e psichiche nella specie particolarmente compromesse - si legge nella sentenza - nemmeno quest'ulteriore significato e valenza legale definitivamente dismissiva potessero in ogni caso esserle attribuiti". A sostegno della loro tesi, i giudici di supremi ricordano la disposizione contenuta nella Convenzione europea sull'adozione dei minori, secondo la quale "il consenso della madre all'adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane, o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto".

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