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Covid, il vademecum per le scuole. Dalla dad alle mascherine: il rientro in classe

Alice Antico

Con la ripresa delle lezioni a settembre, gli studenti che si ammaleranno di Covid non potranno più fare ricorso alla dad come è stato negli ultimi tre anni di scuola. ”La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus Sars-Cov2, che consentiva questa modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022", spiega il ministero dell'Istruzione in un vademecum inviato alle scuole con le principali indicazioni in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023.

Le scuole, dal canto loro, non potranno attivare autonomamente la Didattica digitale integrata: "è scritto in modo esplicito, i positivi non devono fare la ddi, le scuole, dunque, non la faranno”, spiega Cristina Costarelli, preside del Liceo Scientifico Newton di Roma e a capo di Anp del Lazio. A scuola si potrà andare anche se raffreddati ma i sintomi respiratori devono essere "di lieve entità" e le condizioni generali buone e senza febbre. In tal caso bisogna indossare la mascherina Ffp2. Le mascherine sono previste anche per gli alunni e per tutto il personale fragile in possesso della certificazione necessaria: in tal caso la dotazione di Ffp2 e di dispositivi per gli occhi arriverà dalla stessa scuola.

Anche il personale che vuole proteggersi potrà usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e strumenti per la protezione degli occhi. La mascherina quindi non è più obbligatoria tranne che per gli studenti e il personale scolastico a rischio. Inoltre, non è più prevista la misurazione della temperatura all'ingresso ma, qualora in classe emergesse un caso con sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2, questo deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell'area di isolamento appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, bisognerà avvisare i genitori. Per il rientro a scuola dei casi confermati è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico). Il ministero infine prevede che "nell'eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica" siano previste "ulteriori misure, che potrebbero essere implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale e la protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino".