Caso Report e Pietro Scala

Caso Report e Pietro Scala, l'intervento di Bosco (presidente IAFA): "Nessuna ombra sugli affari Wesley e Bailey"

Gabriele Turchetti

Pietro Scala è finito al centro di un’inchiesta di Report per il suo coinvolgimento nelle operazioni legate a Wesley e Bailey. Christian Bosco, Presidente dell’IAFA (Italian Association of Football Agents) ha fatto chiarezza sulla professione dell’agente sportivo.

Secondo Lei le presunte irregolarità segnalate da Report nella anticipazione di un servizio (poi non andato in onda) riguardanti l'agente Pietro Scala e le operazioni Wesley e Bailey concluse con la Roma, avevano fondamento?
«Sulla base delle sole informazioni emerse dalla promo del servizio in questione, ritengo che ci possa essere stata una erronea interpretazione delle norme cogenti: l'agente interessato risulta in possesso da anni della qualifica professionale necessaria per esercitare in Italia, nonché regolarmente iscritto al preposto registro nazionale presso il CONI. Pertanto, un soggetto giuridico rientrante nel perimetro dell'ordinamento nazionale, in questo caso il Club, ha pienamente diritto di avvalersi della consulenza e dell'assistenza di un professionista in possesso dei precitati requisiti anche nel caso in cui la contrattualizzazione e/o il tesseramento oggetto del relativo negozio giuridico riguardi calciatori provenienti da Federazione estera. Ma ripeto, non avendo visionato gli atti relativi al caso di specie, mi limito ad una generale esplicazione del dettato normativo vigente». 

  

Per operare in Italia quali requisiti deve avere un agente?
«Bisogna preliminarmente chiarire che l'attività di agente sportivo in Italia, come in Francia, rientra nel novero delle c.d. professioni regolamentate, ex L. n. 86/2019 - art. 6, D.lgs. n. 37/2021, D.P.C.M. n. 218/2025, come riscontrabile anche presso gli elenchi della Commissione Europea. Ciò ingenera un ineludibile dovere di conformità a tutte le sovraordinate norme, nazionali e comunitarie, applicabili in materia. Il percorso abilitativo nazionale prevede una prova generale presso il CONI, articolata in una fase scritta ed una orale, e successivamente un esame specialistico presso una o più Federazioni nell'ambito delle quali si intende operare. Detto percorso può essere intrapreso anche da un cittadino straniero legittimamente residente in Italia. Alla luce di quanto sopra chiarito, per quanto concerne i soggetti residenti all'estero che intendono svolgere attività in Italia, sia stabilmente che a titolo temporaneo e/o occasionale, se comunitari o comunque in possesso di un titolo professionale conseguito in un Paese membro U.E.,  si applica la Direttiva Commissione Europea n. 36/2005 (recepita dal D.lgs. n. 206/2007), se extracomunitari o comunque in possesso di un titolo professionale conseguito in un Paese non membro della U.E., si applicano altresì le disposizioni del D.P.R. n. 334/2004, oltre ovviamente alle norme nazionali sull'immigrazione».

Che differenza c’è tra le abilitazioni CONI e FIGC e la licenza FIFA?
«Come già ricordato, l'abilitazione professionale per agente sportivo si formalizza in Italia primariamente attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale presso il CONI, mentre l'iscrizione ai vari registri federali individua meramente il settore di specializzazione. Dette iscrizioni e la normativa di riferimento ai fini dell'esercizio della relativa attività, si conformano necessariamente alle sovraordinate norme applicabili in materia di professioni regolamentate. La c.d. licenza FIFA si configura come una certificazione privata rilasciata da una associazione privata di diritto svizzero, la FIFA. Essa viene conseguita attraverso un quiz online, anche dal PC di casa propria, non prevede il possesso di un diploma di scuola superiore, né una formazione preliminare, inoltre non prevede alcuna attestazione di conformità e/o riconoscimento da parte dei competenti enti pubblici del paese del candidato. Ciò posto, risulta lapalissiano che, de iure condito, una certificazione privata non può autorizzare l'esercizio di una attività in un paese in cui la stessa rientra tra le professioni regolamentate, mentre nell'ambito di un sistema confederale sportivo, al momento, può essere considerato requisito bastante per partecipare a negoziazioni internazionali che vedono coinvolti soggetti affiliati a federazioni sportive di paesi in cui detta attività non è una professione regolamentata. Al riguardo ci saranno rilevanti evoluzioni che scaturiranno dalla decisione della Corte di giustizia Europea sul "Case n. 209/2023" attesa nei prossimi mesi».

Come avviene l’intermediazione in un’operazione con l’estero e quali sono le varie casistiche?
«Ad oggi la FIFA, nell'ambito di un trasferimento internazionale, in linea generale impone la registrazione sulla propria piattaforma per tutti gli agenti che eventualmente partecipano ad una negoziazione ai fini di un trasferimento, configurabile come intermediazione, registrazione che viene riportata anche sulla correlata pratica del T.M.S. (Transfer matching system, ndr) per ogni operazione. Ciò non toglie ed è bene ribadirlo che un soggetto interno all'ordinamento nazionale può indipendentemente avvalersi dei servizi professionali di un agente sportivo CONI per l'assistenza e la consulenza relativa al tesseramento e/o alla contrattualizzazione anche di un calciatore proveniente da federazione estera. Sul tema va precisato che un agente iscritto ad un registro professionale nazionale, come in Italia ed in Francia, può operare in ambito comunitario sia in applicazione della Dir. C.E. n. 36/2005, sia, facoltativamente, in ossequio all'art. 24 del Regolamento F.F.A.R. (Fifa football agent regulation, ndr) che coerentemente riconosce i diritti degli agenti sportivi professionisti italiani e francesi. Ad ogni modo, ai fini della conclusione di una negoziazione internazionale, un Club o un calciatore affiliati a federazioni estere possono conferire incarichi ad agenti non professionisti, iscritti ad una federazione sportiva straniera o alla preposta Confederazione internazionale, che saranno calibrati ed eseguiti secondo le disposizioni regolamentari di riferimento. La fattispecie giuridica cambia radicalmente se un agente straniero vuole esercitare l'attività, e produrre reddito, in Italia, in quanto, in tale caso, dovrà ineludibilmente conformarsi alle norme cogenti in materia. Infine, visto il composito e non omogeneo quadro regolamentare internazionale, nonché il carattere globale del settore calcio, il legislatore italiano, con lungimiranza e buon senso, ha congegnato una soluzione adeguatrice che consenta ai soggetti stranieri non in possesso dei prescritti requisiti professionali di svolgere ugualmente un’analoga attività sul territorio nazionale, attraverso una applicazione sui generis dell'istituto della domiciliazione, a mezzo della quale detti soggetti possono operare in via temporanea ed in regime di collaborazione con un agente sportivo professionista iscritto nelle sezioni ordinari o stabiliti del registro CONI, senza incorrere in violazioni di legge».

Vi aspettate che CONI e FIGC implementino i propri regolamenti prima del mercato estivo?
«Il D.P.C.M. n. 218/2025, pienamente in vigore dal 3 febbraio 2026, rappresenta il completamento di un lungo ed articolato iter legislativo in materia di agenti sportivi. Esso però, a differenza dei precedenti atti di alta amministrazione di matrice governativa, funge già da regolamento per l'esercizio dell'attività, difatti prima della pubblicazione ha superato il vaglio di legittimità da parte del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, del Garante della privacy. Ciò significa che il CONI, nella qualità di ente pubblico delegato, dovrà conformare ed integrare quanto prima il suo regolamento, che sarà poi mutuato dalle federazioni sportive nazionali interessate, non solo la FIGC. Siamo fiduciosi che il perfezionamento della regolamentazione di secondo livello possa avvenire prima dell'inizio della prossima sessione di calciomercato. D’altronde, i preposti uffici di detto ente hanno sino ad oggi svolto un lavoro egregio e non vi è dubbio che anche stavolta sarà così».

Quali sono i reali problemi che affliggono il mondo degli agenti sportivi?
«Le criticità che affliggono il settore degli agenti sportivi sono plurime, sarebbe impossibile riassumerle in poche righe. Vale, però, la pena porre l'accento sull'abusivismo che continua a proliferare nonostante in Italia sia vigente una legge professionale. Il legislatore nazionale ha già fatto molto al riguardo, fornendo gli strumenti utili per provare ad eliminarlo, ma purtroppo sussiste a monte un problema che definirei culturale. Purtroppo, i principali fruitori dei servizi degli agenti sportivi, ovvero Club, Calciatori e relative famiglie, spesso continuano a dare credito a soggetti non autorizzati che si propongono e sponsorizzano attraverso la spendita del nome di mega-agenzie straniere, siti web, pagine social, media compiacenti, l'opera persuasiva di amici degli amici, promesse di Eldorado. Alla luce di ciò, solo attraverso un grande lavoro di informazione da parte delle rappresentanze degli stakeholders di settore, nonché attraverso una rigida applicazione del regime disciplinare e sanzionatorio previsto dal legislatore, si comincerà ad arginare questa vera e propria piaga. Altro aspetto culturale da non sottovalutare è la deontologia, in quanto la correttezza nei rapporti tra colleghi è fondamentale sia per il buon funzionamento di un sistema, sia per acquisire credibilità nei confronti dell'opinione pubblica e delle istituzioni. Ai fini di una sensibilizzazione della categoria, sul punto le associazioni di categoria degli agenti si sono sempre impegnate tanto e continuano a farlo».

Ritiene che in futuro sarà possibile risolvere tali problematiche così da avere più trasparenza nel settore?
«Al riguardo l'Italia e la Francia rappresentano due "roccaforti" che da anni perseguono la professionalizzazione del settore in ossequio ai principi di legalità e trasparenza, auspichiamo che tali esempi in un futuro prossimo siano seguiti dagli altri paesi europei sulla base di possibili interventi "ad hoc" da parte del Parlamento e della Commissione U.E., anche in corrispondenza del recepimento obbligatorio - entro il 2029 - del Regolamento europeo antiriciclaggio A.M.L. (Anti money laundering, ndr) che riguarda altresì espressamente gli agenti sportivi».