nuove regole

Sgomberi veloci e multe ai morosi: proprietari di case più tutelati

Filippo Caleri

Un piccolo passo per rendere i proprietari immobiliari più proprietari dei loro beni. È il messaggio che arriva dalle prime bozze del ddl «Sgomberi» approvato dal governo insieme al Piano Casa. Un testo che introduce modifiche nell’attuale normativa che regola i rapporti tra locatori e locatari ma che, nel rispetto della sensibilità sociale su un tema così delicato, prevede ingiunzioni e multe, tempi dimezzati per rientrare dalle morosità ed esecuzioni degli sfratti più semplici. L’esecutivo punta così ad accelerare le pratiche per liberare le case occupate abusivamente, rimetterle nella disponibilità dei proprietari e, per questa via, aumentare la disponibilità di alloggi sul mercato.

Il ddl introduce un nuovo strumento: l’ingiunzione di rilascio per finita locazione, un procedimento che sostituisce la convalida di licenza per finita locazione e punta ad «assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazioni conclusi o che stanno per concludersi». Nei fatti, prima della scadenza del contratto, il locatore potrà richiedere al giudice un’ingiunzione che opera «senza dilazione e a decorre dalla scadenza del contratto». In caso di mancata liberazione dell’immobile, scatterà una multa pari all’1% del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo. Il provvedimento stabilisce i tempi per accogliere la domanda di ingiunzione di rilascio e il regime dell’opposizione. Se la domanda è fondata, il giudice emette un decreto motivato entro un «termine accelerato» di 15 giorni dal deposito del ricorso, ingiungendo il «rilascio senza dilazione a decorrere dalla scadenza del contratto». Qualora il contratto sia già scaduto al momento della domanda, il giudice fissa il rilascio entro un termine compreso tra un minimo di 30 giorni e un massimo di 60, consentendo così «un margine di flessibilità per bilanciare le esigenze delle parti».

  

Previsto l’accorciamento dei tempi per sanare la morosità degli affitti scaduti e dimezzare il «termine di grazia» nei casi di mancato pagamento del canone per difficoltà economiche. In pratica, nel corso di quattro anni gli inquilini potranno ricorrere in sede giudiziale per sanare il dovuto per sole due volte rispetto alle tre, attraverso il pagamento dell’importo dovuto per gli affitti scaduti, gli oneri accessori, gli interessi e le spese. Si riduce poi il termine che il giudice può assegnare, ove il pagamento non avvenga in udienza, in caso di «comprovate condizioni di difficoltà del conduttore»: da 90 a 45 giorni. Il termine di grazia passa invece da 120 a 60 giorni nel caso in cui l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore. Infine potranno consentire l’esecuzione forzata per liberare immobili occupati abusivamente anche gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale che costituiscono o trasferiscono il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto, uso o abitazione, purché trascritti. Si supera l’attuale norma secondo la quale lo sfratto forzato può aver luogo solo in virtù di sentenze, provvedimenti e altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva e di atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.