Entra in vigore la par condicio in tv. Politici solo negli spazi autorizzati

Lostabilisce il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La delibera varrà per le prossime elezioni politiche e regionali. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature (21 gennaio) e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni (22 febbraio), i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni. Nel periodo di vigenza della delibera, la programmazione televisiva Rai è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito: a) la comunicazione politica può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma degli articoli 3, 4 e 5. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del provvedimento, nonché i messaggi autogestiti di cui all'articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui agli articoli 4 e 5. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 9; c) l'informazione è assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.