Sanzioni UE: il tribunale di Francoforte stabilisce che il superyacht Dilbar non deve essere congelato. Perché la decisione potrebbe avere implicazioni anche in Italia
Il Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno ha stabilito che il megayacht Dilbar non deve essere considerato un bene congelato ai sensi delle misure restrittive imposte dall’Unione europea nei confronti di soggetti sanzionati. Con questa decisione, il tribunale ha accolto il ricorso presentato dal cantiere navale tedesco Lürssen contro l’Ufficio federale per gli affari economici e il controllo delle esportazioni (BAFA), ordinando all’autorità federale di riconoscere che non sussiste l’obbligo di trattare l’imbarcazione come un asset soggetto a sanzioni.
La controversia riguardava l’individuazione del reale soggetto che controlla lo yacht, negli ultimi anni attribuito al miliardario russo-uzbeko Alisher Usmanov, sottoposto a sanzioni UE dopo la guerra in Ucraina. Secondo il tribunale, tuttavia, le prove presentate non dimostrano che il Dilbar sia di proprietà, detenuto o controllato da persone incluse nelle liste sanzionatorie dell’UE o da soggetti a esse collegati.
La sentenza ricostruisce la struttura proprietaria dello yacht. Il Dilbar è di proprietà di una società controllata da una società cipriota le cui quote sono detenute in trust da una fiduciaria svizzera a beneficio del The Sister Trust, un trust istituito nel 2016 nell’ambito della pianificazione patrimoniale della famiglia Usmanov.
Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda il funzionamento del trust stesso. In passato, i beneficiari erano considerati Alisher Usmanov e sua sorella, Gulbakhor Ismailova, inserita nella lista delle sanzioni UE nel 2022. Il tribunale ha ora riconosciuto che l’atto istitutivo del trust prevede una clausola automatica di esclusione per i soggetti sottoposti a sanzioni internazionali, con la conseguente sospensione del loro diritto a ricevere benefici per tutta la durata delle misure restrittive. La documentazione esaminata mostra inoltre che Ismailova ha successivamente rinunciato in modo irrevocabile ai propri diritti di beneficiaria, mentre Usmanov aveva cessato di esserlo già nel 2017. Le sanzioni nei confronti di Ismailova sono state successivamente revocate dal Consiglio dell’Unione europea.
Alla luce di tali circostanze, il tribunale tedesco ha concluso che, sebbene il Dilbar rientri nella definizione di “risorsa economica” ai sensi del Regolamento UE n. 269/2014, non può essere qualificato come bene di proprietà o sotto il controllo di un soggetto sanzionato. La sentenza ha inoltre chiarito che la complessità della struttura fiduciaria non è di per sé sufficiente ad attribuire il controllo dei beni del trust a chi ne dispone o agli ex beneficiari, sottolineando la distinzione giuridica tra essere beneficiario di un trust ed essere il titolare effettivo o il controllore dei beni conferiti nel trust.
Questa decisione potrebbe avere implicazioni anche in Italia. Sono infatti pendenti davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio procedimenti relativi ad altri beni detenuti tramite trust istituiti da Usmanov e alla possibilità di considerarli riconducibili all’imprenditore ai fini dell’applicazione delle misure restrittive UE.
Nel frattempo, il quadro giuridico è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). In sentenze pronunciate nel maggio 2026 in risposta a rinvii pregiudiziali del TAR del Lazio, la Corte ha definito i criteri per stabilire se un soggetto sanzionato eserciti un controllo effettivo su beni detenuti tramite trust. Secondo la Corte, la sola qualifica di disponente o beneficiario di un trust non è sufficiente: è invece necessario valutare, caso per caso, se il soggetto sanzionato conservi un effettivo potere di influenzare le decisioni del trustee o continui a esercitare un controllo sostanziale sui beni del trust.
Sebbene la decisione del Tribunale amministrativo di Francoforte non abbia effetti giuridici diretti sui procedimenti pendenti in Italia, essa rappresenta uno dei primi casi in cui un giudice nazionale ha applicato tali principi, concludendo, sulla base delle prove disponibili, che non sussiste alcun controllo riconducibile a un soggetto sanzionato. La sentenza sarà quindi verosimilmente oggetto di valutazione nel contenzioso italiano, nel quale il TAR del Lazio sarà chiamato a decidere sulla base dei medesimi criteri giuridici relativi alla proprietà e al controllo dei beni conferiti in trust.
I trust riconducibili a Usmanov detengono numerose proprietà in Italia, principalmente in Costa Smeralda. Tra queste figurano diverse ville di lusso nelle zone di Arzachena, Romazzino e Punta Capaccia. I trust sarebbero collegati non solo a beni immobili, ma anche a beni mobili, inclusi veicoli di lusso come una Mercedes-Maybach blindata.