La lettera

La giustizia ignora la legge che cambia. Alemanno in carcere senza reato

Fabio Falbo

Riceviamo via mail, dal carcere di Rebibbia, un testo di Fabio Falbo che pubblichiamo nel rispetto delle norme dell’Ordinamento

A pochi giorni della dichiarazione di inammissibilità fatta dalla Cassazione sul ricorso presentato da Gianni Alemanno, è necessario fare una riflessione più profonda sul significato giuridico e politico di questa decisione. Può accadere che in uno Stato di diritto si finisca dietro le sbarre per un reato che non esiste più? Può accadere che la Giustizia, anziché applicare - come prevede il nostro Ordinamento - la legge più favorevole all’imputato, inventi collegamenti giuridici inesistenti pur di mantenere la punibilità di condotte che il legislatore ha scelto di depenalizzare? Non è un romanzo distopico, è la realtà: Gianni Alemanno si trova in carcere sine titulo, vittima di un sistema che predica legalità ma pratica incoerenza. 
Il cuore del problema è semplice e drammatico. Alemanno era stato condannato in via definitiva per il reato di «traffico di influenze illecite» (art. 346-bis c.p.) per aver sollecitato, secondo quanto supposto dalla sentenza, un funzionario comunale a commettere un «abuso d’ufficio» (art. 323 c.p.) per pagare a una cooperativa sociale dei debiti effettivi e resi esecutivi. Successivamente il Parlamento ha abrogato il reato di «abuso d’ufficio» sostituendolo in parte con la fattispecie più ristretta di «indebita destinazione di denaro» (att. 314-bis c.p.) che richiede requisiti tipici diversi. 
La ratio del legislatore era chiara, ridurre l’area del penalmente rilevante, eliminare zone grigie e garantire tassatività. Per questo l’avv. Cesare Placanica, legale di Alemanno, ha chiesto alla Cassazione di dichiarare decaduto il reato di «traffico di influenze illecite» dell’ex sindaco in quanto finalizzato a un reato non più esistente. Eppure, la Cassazione ha scelto un’altra strada, per «salvare» la condanna per traffico di influenze illecite, ha ancorato la «finalità illecita» a una norma sopravvenuta (l’«indebita destinazione di denaro»), mai applicata nel processo originario, e quindi senza possibilità di contraddittorio e di difesa. Un’operazione che viola il principio di legalità previsto dall’art. 25 della Costituzione - «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» -, ma violenta anche le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che hanno affermato anche che la lex mitior (cioè l’utilizzo della legge più favorevole all’imputato) è un diritto fondamentale e che nessuno può essere condannato sulla base di una riqualificazione imprevedibile. 
Eppure, in Italia, accade il contrario, si nega la retroattività favorevole e si introduce una norma nuova come parametro interpretativo, senza garantire difesa. Il risultato? Una condanna che poggia su un terreno giuridico franato, nonostante i legali di Alemanno abbiano ricorso due volte in Cassazione contro di essa (la seconda volta con un ricorso straordinario per «errore materiale e di fatto»). Così il diritto alla legalità e all’equo processo diventa un miraggio. 
Infatti, proprio lo stesso giorno della dichiarazione di inammissibilità della Cassazione, è arrivata la notizia che la Corte Europea aveva dichiarato ammissibile lo stesso ricorso e così il giudice europeo potrà entrare nel merito della violazione di diritti fondamentali, come il «diritto ad un processo equo» (art. 6 CEDU) e «nessuna pena senza legge» (art. 7 CEDU). Non è un dettaglio, è la differenza tra un sistema che chiude le porte e uno che le apre alla giustizia sostanziale. 
Dietro le formule giuridiche ci sono persone, vite sospese, famiglie che attendono giustizia, quando la legge cambia, dovrebbe cambiare anche il destino di chi è stato condannato sotto quella legge. Non è clemenza, è legalità. Non è solo un errore d’interpretazione, è una ferita allo Stato di diritto. Ed è triste che in Italia «patria del diritto», si debba attendere la Corte europea per avere giustizia su questioni così elementari.