Dispositivo di sentenza causa civile Ladisa Fabio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7733/2018 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali),

vertente tra

LADISA FABIO, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Bavaro n. 41, presso lo studio dell’Avv. Francesco Papa, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell’atto di citazione del 14.03.2018,                 - ATTORE -                                                                                                                                                                                                                                        

contro

IL TEMPO S.r.l (già IL NUOVO TEMPO S.r.l), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Girolamo Savonarola n. 6, presso lo studio dell’Avv. Tiziana Polverari, dalla quale è rappresentata e difesa, giusto mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzi depositata telematicamente il 19.09.2018,                                                                                          - CONVENUTA -                                                                                                                                                                                                                                         

nonché contro

IL GAZZETTINO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Principe Amedeo n. 25, presso lo studio dell’Avv. Federico Carletti, e rappresentata e difesa dall’Avv. Leonarda Siliato, giusto mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 9.10.2018,

                                                                                                                                                        - ALTRA CONVENUTA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

e

REDAZIONE ONLINE DEL QUOTIDIANO “CORRIERE.IT”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Garruba n. 57, presso lo studio dell’Avv. Matteo Lupo, e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Malavenda e Antonia Bello, giusto mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria l’11.01.2019,                                                                                           - ALTRA CONVENUTA -    

nonchè

QUOTIDIANO IL TEMPO S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Signorile Bianchi n. 16, presso lo studio dell’Avv. Teodoro Martino, e rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo Del Vecchio, giusto mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 5.02.2019,                                             - TERZA CHIAMATA da IL TEMPO S.r.l –

e contro

NEWSLY.IT, in persona del direttore responsabile presso l’editore Content Lab S.r.l.s., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele II n. 187, presso lo studio degli Avv.ti Ines Poppiti e Raffaele Tecce dai quali è rappresentata e difesa, giusto mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 6.02.2019,               - ALTRA CONVENUTA -

e

SOCIETÀ EDITRICE MULTIMEDIALE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via Trevisani n. 153, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Garofalo, e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Buttazzo e Maurizio Polito, giusto mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 6.11.2019,                                          - ALTRA CONVENUTA –

nonchè

GEDI NEWS NETWORK S.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 193, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Cavone e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Pavesio e Sarah Serena Vercellone del foro di Torino, e Avv. Giuseppe Cavone del foro di Bari, giusto mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 20.11.2019,                                                     - TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA –

e

GEDI GRUPPO EDITORIALE S.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Santi Apostoli n. 81, presso lo studio dell’Avv. Virginia Ripa di Meana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana del foro di Roma, e Avv. Giuseppe Cavone del foro di Bari, giusto mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 20.11.2019,                                                                             - CONVENUTA/TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA –

nonché contro

REDAZIONE ONLINE DEL QUOTIDIANO “WWW.ESPRESSO.REPUBBLICA.IT”, in persona del Direttore Responsabile pro tempore                                                                                   - ALTRO CONVENUTO CONTUMACE –

e

REDAZIONE ONLINE DEL QUOTIDIANO “WWW.LA STAMPA.IT”, in persona del Direttore Responsabile pro tempore                                                                                                                - ALTRO CONVENUTO CONTUMACE –

e

REDAZIONE ONLINE DEL QUOTIDIANO “WWW.ILSECOLOXIX.IT”, in persona del Direttore Responsabile pro tempore                                                                                                          - ALTRO CONVENUTO CONTUMACE –

e

REDAZIONE ONLINE DEL QUOTIDIANO “WWW.BLITZQUOTIDIANO.IT”, in persona del Direttore Responsabile pro tempore                                                                                    - ALTRO CONVENUTO CONTUMACE –

e

COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE, in persona del Presidente pro tempore                                                                                                    

                                                                                                                             - ALTRO CONVENUTO CONTUMACE –

PQM

Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da LADISA Fabio nei confronti della Redazione del quotidiano online “www.espresso.repubblica.it”, della Redazione del quotidiano online “www.ilgazzettino.it”, della Redazione del quotidiano online “www.corriere.it”, della Redazione del quotidiano online “www.lastampa.it”, della Redazione del quotidiano online “www.iltempo.it”, della Redazione del quotidiano online “www.ilsecoloXIX.it”, della Redazione del quotidiano online “www.blitzquotidiano.it”, della Testata editoriale online “Newsly”, in persona del direttore responsabile presso l’editore Content Lab s.r.l.s., della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie, de Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, de Il Gazzettino S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, de Il Quotidiano il tempo S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, della Società Editrice Multimediale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della Gedi News Network S.p.a., in persona del proprio amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, e della Gedi Gruppo Editoriale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7733/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara la contumacia della Redazione online del quotidiano www.espresso.repubblica.it, della Redazione online del quotidiano www.lastampa.it, della Redazione online del quotidiano www.ilsecoloxix.it, e della Redazione online del quotidiano www.blitzquotidiano.it, e della Commissione di inchiesta sul Fenomeno delle Mafie;

2) dichiara l’inammissibilità della domanda attorea nei confronti della Commissione di inchiesta sul Fenomeno delle Mafie;

3) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Società Editrice Multimediale S.r.l., della Gedi Gruppo Editoriale S.p.a. e della Redazione online del quotidiano Il Corriere.it;

4) accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e, per l’effetto, accerta la natura diffamatoria degli articoli pubblicati sulla pagina web www.ilgazzettino.it del 27.05.2015, sulla pagina web www.lastampa.it del 26.05.2015, sulla pagina web www.iltempo.it del 26.05.2015; sulla pagina web www.ilsecoloXIX.it del 26.05.2015; e sulla pagina web www.newsly.it, del 26.05.2015, e condanna Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Il Gazzettino S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Newsly.it, in persona del direttore responsabile presso l’editore Content Lab S.r.l.s., in persona dell’amministratore unico, la Redazione online del quotidiano www.lastampa.it, la Redazione online del quotidiano www.ilsecoloxix.it, la Redazione online del quotidiano www.blitzquotidiano.it, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di LADISA Fabio, che liquida nella somma complessiva di €. 50.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del danno morale, all’immagine, alla reputazione e all’onore;

5) condanna, altresì, Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Il Gazzettino S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Newsly.it, in persona del direttore responsabile presso l’editore Content Lab S.r.l.s., in persona dell’amministratore unico, la Redazione online del quotidiano www.lastampa.it, la Redazione online del quotidiano www.ilsecoloxix.it, la Redazione online del quotidiano www.blitzquotidiano.it, alla pubblicazione del presente dispositivo sui rispettivi quotidiani sia nella versione cartacea, sia in quella online, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

6) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e di risarcimento del danno da perdita di chance avanzate dall’attore;

7) condanna, inoltre, Il Quotidiano Il Tempo S.r.l. in Liquidazione, a manlevare e tenere indenne Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), di quanto quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere in favore di LADISA Fabio in esecuzione della presente sentenza;

8) compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per ½ le spese processuali del presente giudizio e condanna Il Tempo S.r.l. (già Il Nuovo Tempo S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Il Gazzettino S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Newsly.it, in persona del direttore responsabile presso l’editore Content Lab S.r.l.s., in persona dell’amministratore unico,  la Redazione online del quotidiano www.lastampa.it, la Redazione online del quotidiano www.ilsecoloxix.it, la Redazione online del quotidiano www.blitzquotidiano.it, in solido fra loro, al pagamento del restante ½ delle spese sostenute da LADISA Fabio, che liquida in complessivi €. 5.634,28, di cui €. 1.826,28 per esborsi, ed €. 3.808,00 per compensi professionali (già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), CNPA e IVA, se dovuta, come per legge;

9) compensa integralmente tra tutte le restanti parti processuali, per le ragioni indicate in motivazione, le spese del presente giudizio.

Così deciso in Bari, il 7.08.2025.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.

     Il Giudice

Dott. Luca Sforza