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L'assegno di mantenimento al tempo del Covid19

Maria Monsè
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Come noto, uno dei possibili effetti scaturenti dalla separazione dei coniugi è la previsione del diritto di mantenimento in capo al coniuge che non sia stato ritenuto responsabile della fine dell’unione coniugale. La valutazione che il Giudice, investito della questione, è chiamato a compiere attiene ad una valutazione complessiva e comparativa delle situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Questo è quanto ci spiega l’Avv. Marina Meucci del Foro di Roma, Avvocato Matrimonialista e Patrocinante presso la Sacra Rota Romana. “La separazione personale dei coniugi non fa venire meno il vincolo coniugale; è una situazione temporanea dalla quale deriva la sospensione degli obblighi di fedeltà, convivenza e collaborazione, ma non anche di quelli di assistenza morale e materiale. In particolare, proprio in virtù del perdurare dell’obbligo di assistenza materiale, il Giudice può onerare un coniuge del mantenimento dell’altro nonché dei figli”. La ragione di una tale previsione, ci chiarisce l’Avv. Meucci, risiede nell’esigenza di garantire al coniuge beneficiario dell’assegno ed alla prole un tenore di vita corrispondente, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza durante il matrimonio.

La determinazione dell’importo dell’assegno deve tener conto, come anticipato, dello stato patrimoniale e reddituale di ciascun coniuge. In un momento come quello attuale, nel quale molte attività hanno notevolmente risentito dall’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19, risulta chiaro che il coniuge onerato di corrispondere il mantenimento all’altro e/o ai propri figli potrebbe trovarsi nell’impossibilità di rispettare gli impegni assunti nella misura stabilita dal Giudice.

“Sebbene non vi sia una norma espressamente dedicata alla sopravvenienza improvvisa di situazioni pandemiche, l’art. 156 c.c., ultimo comma, prevede che, qualora sopraggiungano giustificati motivi, il Giudice, su istanza di parte, possa disporre la revoca o la modifica dell’assegno di mantenimento”. Così l’Avv. Meucci ci illustra questa possibilità: “Deve trattarsi, ovviamente, di fatti nuovi e sopravvenuti che abbiano comportato una riduzione significativa delle risorse economiche del coniuge onerato. La contrazione dei redditi subita da molti professionisti ed imprese a causa del Covid-19, in seguito all’arresto od alla sospensione delle attività, ben potrebbe essere annoverato tra i “giustificati motivi”. Occorre, tuttavia, valutare sempre in via complessiva e comparativa la situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi: tale valutazione deve essere rimessa ad un Giudice, investito della questione della modifica dell’assegno di mantenimento attraverso un autonomo procedimento camerale ex art. 710 c.p.c.”.

In questo senso, il diffondersi del virus Covid-19 e la sua incidenza sulle attività lavorative ed i relativi redditi potrebbeessere invocato per chiedere una rimodulazione dell’assegno di mantenimento all’altro coniuge e/o ai figli: le modifiche, però, non devono essere operate automaticamente ed autonomamente dal coniuge obbligato, bensì richiedono un intervento del Giudice o, in via temporanea, un espresso accordo tra i coniugi.

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