Condominio non divisibile se è composto da un unico edificio

Quanto alle spese, si procederà alla ripartizione tra i proprietari delle varie porzioni di edificio, salvo ovviamente per quelle riguardanti le parti comuni da ripartire tra tutti i proprietari (art. 1123 c.c.). Ciò posto poiché,nel caso in esame,è lecito ipotizzare che il Vs. edificio sia unico, essendo composto per una parte dal locale autorimessa e per altre due parti dall'estensione in verticale della struttura componente le palazzine A e B, è di tutta evidenza che non si può procedere alla creazione di tre condomini.