Il trattamento minimo Importo e limiti di reddito

358,34euro annui, per 13 mensilità. Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato, quando la pensione che deriva dal calcolo dei contributi è di importo inferiore a quello che viene considerato il «minimo vitale». In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge. Per il riconoscimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo si tiene conto sia dei redditi del pensionato sia dei redditi di un eventuale coniuge. Redditi che non devono superare determinati limiti. Limiti di reddito personale — L'integrazione al minimo spetta in misura intera se i redditi personali (assoggettabili all'Irpef) non superano la cifra di 5.358,34 euro annui (importo annuo del trattamento minimo). In caso di redditi superiori a tale importo e fino a 10.716,68 euro (due volte il trattamento minimo), l'integrazione può spettare in misura totale o parziale, a seconda dell'importo a calcolo della pensione (importo determinato dai contributi effettivamente versati, senza aumenti di sorta). Invece, se il reddito del pensionato supera il tetto dei 10.716,68 euro, non sia ha più diritto ad alcuna integrazione, neanche in misura parziale. Redditi cumulati con quelli del coniuge — Più complicato è il discorso riguardante il cumulo con i redditi del coniuge (se c'è). Per le pensioni liquidate prima dell'anno 1994 si tiene conto soltanto dei redditi personali, come abbiamo visto sopra. Per quelle liquidate nel corso del 1994 i pensionati coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, hanno diritto all'integrazione se non possiedono redditi propri superiori a due volte il trattamento minimo ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (26.791,70 euro). Redditi esclusi — Dal calcolo sono esclusi i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni degli invalidi civili), i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, il reddito della casa di proprietà in cui si abita, gli arretrati sottoposti a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo. Pensione contributiva — In caso di pensione contributiva non viene più applicato il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo (legge 335/1995), per cui chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non può più avere la pensione al minimo: la rendita è rapportata ai contributi versati, senza alcuna integrazione.