Come sanare gli errori del 730

La normativa fiscale prevede, infatti, la possibilità di rimediare, in questo periodo dell'anno, ad errori e dimenticanze attraverso la presentazione del modello 730 rettificativo o integrativo, vediamo come. ERRORI DEL CAF O DEL SOSTITUTO Il contribuente che successivamente alla presentazione del modello 730 abbia rilevato errori nel prospetto di liquidazione commessi dal sostituto d'imposta o dal CAF, deve rivolgersi agli stessi i quali sono obbligati ad effettuare le dovute correzioni e rideterminare gli importi a credito o a debito, per il soggetto assistito, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle operazioni di conguaglio entro l'anno. A seguito di tali rideterminazioni il sostituto od il CAF dovranno elaborare un nuovo modello 730/3, sul quale dovrà essere barrata l'apposita casella "730 rettificativo". Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovrà essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione, che andrà consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica, che comprenderà oltre al tributo anche gli eventuali interessi dovuti dal contribuente a seguito del tardivo versamento. Se la rettifica è effettuata dal CAF, lo stesso dovrà compilare anche un nuovo modello 730/4 che consegnerà con le consuete modalità al sostituto d'imposta per l'effettuazione dei relativi conguagli a rettifica. ONERI E SPESE DETRAIBILI Il contribuente che abbia riscontrato nel modello 730 già presentato errori od omissioni quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. A tal fine può essere utilizzato un modello 730 nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo" che deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2003, ad un CAF anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria al CAF per il controllo della conformità. Se l'assistenza fiscale era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire tutta la documentazione. Il CAF è tenuto: - a rilasciare la ricevuta, modello "730/2 per il CAF", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione; - ad elaborare un nuovo prospetto di liquidazione modello 730/3 sul quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa; - invia il modello 730/4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre 2003. Entro il 31 gennaio 2004, inoltre, deve trasmettere all'Amministrazione Finanziaria, per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2003.