Commercianti e artigiani, calcolo dei contributi

I contributi previdenziali di artigiani e commercianti sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa da loro dichiarati ai fini dell'Irpef, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. I contributi previdenziali, quindi, sono dovuti non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi d'impresa conseguiti. I redditi d'impresa citati sono quelli propriamente detti, individuati come tali dalle norme fiscali, alle quali si fa riferimento. Costituiscono redditi d'impresa, oltre a quelli derivanti dalle attività esercitate dall'artigiano o dal commerciante per professione abituale, anche quelli derivanti dall'esercizio di altre attività organizzate in forma di impresa per la prestazione di servizi. Sono considerati redditi d'impresa i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, qualunque sia la loro provenienza e qualunque sia l'oggetto sociale, e come tali sono attribuiti ai singoli soci in ragione della loro partecipazione agli utili. Anche l'attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce reddito d'impresa se è esercitata da società di persone o di capitali (società a responsabilità limitata), mentre non è così nel caso in cui la stessa attività costituisca l'oggetto sociale dell'attività svolta da una società semplice. Per individuare concretamente l'ammontare del reddito d'impresa su cui calcolare i contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa, al lordo di eventuali quote agevolate e al netto di eventuali perdite per periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. Per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata, iscritti alle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile è costituita dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in base alla sua quota di partecipazione agli utili. La base imponibile così determinata - fermo restando il minimale contributivo - non è rilevante per l'eventuale quota che superi il limite del massimale contributivo. Se il periodo d'imposta della società non coincide con l'anno solare, il reddito d'impresa deve essere individuato facendo riferimento all'ultima dichiarazione della società relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre; le somme versate in acconto devono essere determinate in base al reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente. La quota di reddito d'impresa della S.r.l., costituisce base imponibile sia nel caso il socio sia tenuto all'iscrizione alle gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nell'ambito della società, sia nel caso l'iscrizione derivi dall'attività esercitata come imprenditore individuale o come socio di una società di persone. I lavoratori autonomi privi di anzianità contributiva, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, a dicembre 1995, che si sono iscritti quindi dal 1996 in poi, hanno l'obbligo di far riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nel corso dell'anno, anche se l'attività è stata svolta soltanto per una parte dello stesso anno, in quanto il massimale contributivo non è frazionabile a mese. Sul reddito complessivamente considerato devono quindi essere applicate le previste aliquote. Ad esempio, per quanto riguarda il 2003, per gli artigiani si applicherà l'aliquota del 16,80% fino alla prima fascia di reddito, pari a 36.959 euro e il 17,80% sulla restante parte di reddito, fino al massimale di 80.391 euro, qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione. In ogni caso deve essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività, anche quando, nell'ambito di una società, il comme