Scade oggi il termine per il saldo delle imposte 2002

Tale appuntamento riguarda coloro che, per scelta o per necessità, non hanno versato o hanno versato in misura insufficiente le imposte dovute entro il 20 giugno 2003 e che hanno la possibilità di versare gli importi dovuti, maggiorati dello 0,40%, entro il 21 luglio 2003 (il termine di scadenza del 20 luglio 2003 cade di domenica). Tuttavia coloro che non effettuano il versamento neanche entro il 21 luglio possono sanare tale violazione nei trenta giorni successivi al 21 luglio, ovvero entro il 20 agosto 2003, mediante il cosiddetto «ravvedimento breve». In alternativa, optando per il cosiddetto «ravvedimento lungo», il termine ultimo per sanare l'omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di saldo e di prima rata di acconto è quello di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2003. Si precisa che possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza Ravvedimento breve entro il 20 agosto Chi non versa ovvero versa in parte le imposte dovute entro il 21 luglio ha tempo fino al 20 agosto per sanare tale violazione mediante il contestuale versamento: dell'imposta dovuta e non versata; della sanzione del 3,75%; degli interessi moratori nella misura del tasso legale. Per quanto riguarda l'imposta da versare si fa riferimento a quella dovuta a titolo di saldo e di prima rata di acconto, maggiorata dello 0,40%, e non versata entro il 21 luglio 2003. La sanzione da versare sarà pari al 3,75% (1/8 della sanzione minima del 30%) dell'imposta dovuta e non versata. Gli interessi si calcolano dal giorno successivo a quello di scadenza, e quindi dal 22 luglio, fino al giorno di pagamento compreso; per il calcolo degli interessi si applica la formula della capitalizzazione semplice. Il versamento Per il versamento di imposte, sanzioni e interessi si utilizza il modello F24. In particolare le imposte e gli interessi devono essere indicati cumulativamente utilizzando lo stesso codice tributo previsto per l'imposta dovuta La sanzione, invece, deve essere indicata utilizzando il relativo codice. Oltre il 20 agosto c'è ravvedimento lungo Chi non versa le imposte dovute entro il 21 luglio e non si serve del ravvedimento breve entro il 20 agosto può sanare la propria violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2003(anno in cui è stata commessa la violazione). In particolare l'omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di saldo e/o di prima rata di acconto può essere sanato mediante il contestuale versamento: delle imposte dovute e non versate; della sanzione del 6% (1/5 della sanzione minima del 30%); degli interessi moratori nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso. In merito alle modalità di versamento vale quanto detto per il ravvedimento breve.