Disabili, permessi dal lavoro

L'astensione facoltativa, nella generalità dei casi, è di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere prolungata fino al compimento degli otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori. Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto all'astensione fino al compimento dei tre anni di età del bambino. In alternativa all'astensione facoltativa, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino; Hanno inoltre diritto a tre giorni di permessi mensili retribuiti, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età. I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. Ciò per chi non lavora o per chi svolge lavoro autonomo. I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente. I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio. Se un genitore gode dell'astensione facoltativa, l'altro può avere diritto, nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata dei permessi per i figli disabili e dell'astensione facoltativa. La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.