La ricongiunzione per i professionisti

I coefficienti sono stati aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT per il 2001: il tasso annuo composto per la determinazione della rata mensile costante posticipata è stato fissato al 2,4%. La ricongiunzione La ricongiunzione dei contributi consiste nell'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività, al fine di ottenere un'unica pensione calcolata tenendo conto di tutti i contributi versati. Non può essere utilizzata per periodi parziali. Con la legge 45/1990 era stata introdotta la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all'INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti, con onere della ricongiunzione a carico dell'interessato. La totalizzazione Successivamente, la sentenza 61/1999 della Corte Costituzionale introdusse, per i liberi professionisti, la possibilità di totalizzare gratuitamente i periodi assicurativi esistenti presso più gestioni, nel caso non raggiungessero il diritto alla pensione in alcuna di esse. Ogni gestione, secondo il principio del "pro-rata", avrebbe provveduto a liquidare la pensione sulla base dei contributi versati presso la stessa. Infine, con il decreto 57 del 7 febbraio 2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il via al regolamento di attuazione dell'articolo 71 della legge 388/2000 sulla totalizzazione dei periodi assicurativi. I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, che non hanno maturato in nessuna il diritto alla pensione, possono cumulare i periodi di contribuzione versati presso le diverse gestioni, per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia e di inabilità. Gli altri lavoratori La ricongiunzione può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi (e anche dai superstiti dei predetti lavoratori), con diverse possibilità. Si possono ricongiungere gratuitamente presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS tutti i contributi esistenti presso altre forme obbligatorie di previdenza (INPDAP, Fondi speciali, ecc.); quelli versati invece come lavoratore autonomo (coloni, mezzadri, coltivatori diretti, artigiani e commercianti) comportano un onere a carico del richiedente, che deve inoltre possedere almeno cinque anni di contributi versati come dipendente immediatamente prima della domanda, successivi alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo. La ricongiunzione può essere chiesta una sola volta, ma la legge prevede una deroga con la possibilità di presentare una seconda domanda dopo che siano trascorsi dieci anni dalla prima, oppure al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione. Una seconda possibilità prevede la ricongiunzione, presso gestioni alternative all'INPS, dei contributi versati nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nei fondi speciali, nelle gestioni dei lavoratori autonomi ecc. In questo caso la domanda va presentata alla gestione presso la quale si intendono unificare le diverse posizioni: se non si è iscritti a tale gestione occorre far valere in essa almeno otto anni di contributi versati in seguito ad effettiva attività lavorativa. La legge prevede che la facoltà di ricongiunzione possa essere esercitata anche dai superstiti, entro due anni dal decesso dell'interessato, purché il periodo contributivo da ricongiungere sia determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione ai superstiti. I lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, che non hanno maturato in nessuna il diritto a pensione, possono cumulare gratuitament