L'erogazione al 65° anno di età anche con meno di 5 anni di contributi

È noto che la legge 189/2002 (la cosiddetta legge Bossi-Fini), modificando la normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha definitivamente cancellato la possibilità, per i lavoratori extracomunitari che lasciano il nostro Paese, di ottenere il rimborso dei contributi versati. La norma in questione era stata introdotta dalla legge 335/1995 e prevedeva che i lavoratori extracomunitari provenienti da Paesi per i quali non era in vigore alcuna convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale, al momento del rimpatrio avevano diritto al rimborso dei contributi versati all'INPS, con una maggiorazione del 5% annuo, nel caso in cui i contributi non davano diritto ad alcuna prestazione pensionistica. Per ottenere il rimborso il lavoratore doveva essere in regola con le norme riguardanti l'ingresso e il soggiorno in Italia. Requisito fondamentale era la cessazione del rapporto di lavoro e l'abbandono del territorio italiano, che doveva essere definitivo, e la restituzione del permesso o della carta di soggiorno. Il rimborso dei contributi riguardava sia la parte dovuta dal lavoratore sia quella dovuta dal datore di lavoro. In base alla legge 189/2002, comunque, anche se non ha più diritto alla restituzione dei contributi, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, per cui può ottenere comunque una pensione, anche se tra il suo paese e il nostro non esistono accordi in materia di sicurezza sociale. In deroga al requisito minimo previsto dalla legge per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, infatti, i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, anche se non hanno raggiunto i cinque anni di contribuzione previsti dalla legge come requisito contributivo minimo. La deroga vale, però, soltanto per i lavoratori la cui contribuzione è tutta versata nel sistema contributivo, vale a dire dal 1996 in poi. Non può, invece, essere applicata ai lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto, fermo restando che anche loro potranno ottenere la pensione di vecchiaia soltanto al compimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne. In caso di decesso del lavoratore prima del compimento del 65° anno di età, i superstiti non hanno diritto alla pensione di reversibilità, in quanto la contribuzione è da ritenere efficace soltanto al raggiungimento di tale età. Se, invece, il decesso avviene dopo i 65 anni, ai superstiti spetta la pensione secondo i requisiti e le condizioni previste per la generalità dei lavoratori. Per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia valgono le disposizioni previste per tutti gli altri lavoratori. I lavoratori extracomunitari con contratto di lavoro stagionale possono trasferire i contributi nel loro Paese, con la possibilità di ricostruire la posizione contributiva in caso di nuovo ingresso in Italia.