Polizze&toghe

Conflitto d'interessi in tribunale: il marito "giudica" la moglie nelle cause sulle assicurazioni

Ascanio Emasi

Lui giudice, lei avvocato, uno di fronte all’altra, in alcune occasioni, su barricate ovviamente diverse, nella stessa aula di giustizia. E a volte su casi relativi a indennizzi assicurativi. Tutto in regola, o quasi. A stonare è un piccolo particolare: lui e lei sono da tempo sposati. Eppure, nonostante l’esposto di un parlamentare al Consiglio Superiore della Magistratura, il giudice continua tranquillamente ad operare, come testimoniano i provvedimenti da lui firmati anche in questi primi venticinque giorni dell’anno. Poco comprensibile, può pensare un cittadino, che un giudice si ritrovi a decidere su una vicenda che vede coinvolta una parte difesa da sua moglie. Possibile ipotizzare, almeno sulla carta, un pur minimo conflitto di interessi. Difficile spazzare via anche solo l’ombra del sospetto. Nonostante queste riflessioni, per l’organo di autogoverno della magistratura va tutto in archivio: la carriera del giudice può proseguire in maniera regolare. Vi è una norma, però, contenuta nel Codice di procedura civile, che prevede specifiche situazioni in cui, si legge, «il giudice ha l’obbligo di astenersi», ossia di rinunciare a prendere in esame il caso a lui sottoposto, «se ha interesse nella causa o in altra causa che verte su identica questione di diritto; se lui (o la moglie) ha una causa pendente o una situazione di grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o con alcuno dei suoi difensori; se lui ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o vi ha deposto come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; se lui è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti». E, soprattutto, ecco il passaggio fondamentale, «se il giudice è parente fino al quarto grado o è legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori».

Detto in parole povere, il giudice protagonista della segnalazione compiuta da un parlamentare, una volta visti gli atti del procedimento sottoposto alla sua valutazione e una volta preso atto della presenza della moglie come avvocato di una parte, avrebbe dovuto subito tirarsi fuori, optando per l’astensione, così evitando di dare adito a dubbi sull’esito del procedimento. E, invece, in almeno ben ventiquattro procedimenti assegnati ad un collegio che lo comprendeva come giudice, la moglie, come ammesso dal Consiglio superiore della magistratura, è risultata costituita come avvocato, sia pure domiciliatario, cioè su incarico di un altro legale. E dalla documentazione allegata all’esposto presentato da un parlamentare è emerso che in almeno tre procedimenti, riguardanti cause civili in materia di risarcimenti assicurativi, conclusisi con regolari sentenze, il giudice, senza alcuna remora, ha fatto parte del collegio che ha deciso la controversia, ignorando bellamente il fatto che a rappresentare una delle parti coinvolte fosse la moglie, sempre in qualità di avvocato domiciliatario.

E, va aggiunto, in due di questi tre casi, la decisione è stata favorevole alla moglie del giudice. A fronte di tali elementi, il parlamentare che ha segnalato la vicenda, rivolgendosi al Consiglio superiore della magistratura, ha chiesto l’apertura di un procedimento disciplinare a carico del giudice, definendone «censurabile» la condotta, ossia l’«avere omesso ripetutamente di astenersi dal giudicare cause in cui erano coinvolti a vario titolo soggetti con i quali aveva solidi rapporti e legami parentali, in tal modo compromettendone potenzialmente l’esito» e così «contravvenendo ai più basilari ed elementari principi di correttezza, imparzialità, diligenza, neutralità e trasparenza che devono presiedere l’esercizio della funzione giudiziaria». Per il parlamentare, quindi, il giudice ha «colposamente omesso di astenersi dal decidere cause nelle quali si trovava in conflitto, anche solo potenziale, di interessi». Per l’organo di autogoverno della magistratura, invece, è legittima l’archiviazione, non essendovi i presupposti per ritenere che il giudice non possa continuare a svolgere il proprio delicato compito «con indipendenza e imparzialità».