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Le motivazioni dei giudici: "Niente mafia. Solo corruzione nel Mondo di Mezzo"

Davide Di Santo
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La "mafiosità" cui più volte hanno fatto riferimento gli accusatori nel processo al "mondo di mezzo" non è quella "recepita dal legislatore nella attuale formulazione della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. per la quale, non è sufficiente il ricorso sistematico alla corruzione ed è invece necessaria l'adozione del metodo mafioso, inteso come esercizio della forza della intimidazione". È quanto sottolineano nelle 3200 pagine di motivazioni della sentenza i giudici della decima sezione penale riguardo al processo cosiddetto Mafia Capitale che lo scorso 20 luglio ha portato i giudici della X sezione del Tribunale di Roma, presieduto da Rosanna Ianniello, ad escludere l'esistenza di un'organizzazione mafiosa. Massimo Carminati è stato condannato a 20 anni e Salvatore Buzzi a 19, mentre i giudici avevano rilevato  l'esistenza di due associazioni a delinquere semplici. È impossibile, aggiunge il Tribunale in riferimento agli affari di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati nella pubblica amministrazione, "attribuire mafiosità all'associazione volta al conseguimento illecito di appalti pubblici mediante intese corruttive: ai fini del reato di cui all' art. 416 bis c.p. è necessario l'impiego del metodo mafioso e, dunque, il reato non si configura quando il risultato illecito sia conseguito con il ricorso sistematico alla corruzione, anche se inserita nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose perché capaci di infiltrazioni stabili nella sfera politico-economica".

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