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La scheda

Per ottenere il rimborso basta l'1% a Montecitorio


I rimborsi elettorali ai partiti sono regolati dalla legge numero 157 del 1999 successivamente modificata. Secondo l'articolo 1 del testo è «attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli generali».

L'ammontare di ciascun fondo è calcolato moltiplicando per un euro il numero di cittadini italiani iscritti alle liste elettorali per l'elezione della Camera.
La ripartizione avviene, per la Camera, «in proporzione ai voti conseguiti» tra i partiti che abbiano superato la soglia dell'1% su base nazionale. Al Senato, invece, il fondo è ripartito su base regionale a secondo della popolazione. Alla sua ripartizione possono partecipare i partiti che abbiano eletto almeno un candidato nella Regione o abbiano superato il 5% dei voti. Ma anche i candidati non collegati ad alcuna lista che risultino eletti o superino nel proprio collegio il 15%.

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07/11/2008










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