A quel punto l'unica incognita riguarderà i
due giorni delle elezioni: potrebbe trattarsi del 30-31
marzo, del 6-7 aprile o del 13-14 aprile. Per scegliere la
data bisognerà tenere conto, infatti, dei vincoli
legislativi: non si può votare prima di 45 giorni dallo
scioglimento del Parlamento e non oltre 70 giorni, così
come prevede la Costituzione (articolo 61).
La prima
riunione delle nuove Camere, invece, dovrà essere fissata
entro 20 giorni dalle elezioni. Chi pensa a un esecutivo
entro aprile non vedrà dunque soddisfatte le proprie
speranze. Dopo le elezioni, infatti, il presidente della
Repubblica deve attendere che il parlamento abbia eletto i
propri organi e svolgere subito dopo un giro di
consultazioni tra le rappresentanze delle forze politiche
per verificare la possibilità che il nuovo governo e gli
schieramenti che lo sostengono possano garantire la
maggioranza e quindi la fiducia in Parlamento.
La
storia recente delle elezioni italiane ha però dimostrato
che servono in media, da quando sono stati proclamati i
risultati elettorali, circa 40 giorni di tempo prima che
l'esecutivo entri in carica ufficialmente.
Per quanto
riguarda il referendum, infine, la fissazione di una data
da parte del Consiglio dei ministri è da interpretare come
una mossa per evitare la «lacuna» all'interno della legge
che disciplina i referendum (la 352 del 1970) che
all'articolo 34 stabilisce, nel caso di anticipato
scioglimento delle Camere o di una di esse, che «il
referendum "già indetto" si intende automaticamente sospeso
all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del presidente della Repubblica di indizione dei
comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di
una di esse» e rinviato di un anno rispetto alla data delle
elezioni.
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05/02/2008