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Competenza

Chi deve occuparsi della sicurezza

«La competenza per la sicurezza interna ed esterna delle strutture giudiziarie è, rispettivamente, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e dei Comuni». Lo ricorda in una nota il capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Claudio Castelli, in relazione a gravissimi fatti avvenuti al Tribunale di Reggio Emilia.


Campobasso 19 ottobre 2007 - «La sicurezza nei tribunali, spiega, "è regolata dal D.M. 28 ottobre 1993 che all'art. 2 riporta quanto segue: 'Spetta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria. Salvo che nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti sono adottati sentito il Prefetto e i capi degli Uffici Giudiziari interessati'". "In caso si rendano necessari interventi - prosegue la nota - la richiesta del Procuratore Generale dei relativi stanziamenti passa attraverso i competenti Uffici del Ministero della Giustizia che provvedono in merito. Ovviamente lo stesso Procuratore generale deve essere informato sulle situazioni esistenti da parte degli Uffici giudiziari interessati". "Quanto invece alla vigilanza esterna - ricorda Castelli - la competenza è dei Comuni che, se richiesti dagli uffici giudiziari, adottano le necessarie misure».









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