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Le manifestazioni di protesta sono sempre consentite ma gli ...

Le manifestazioni di protesta sono sempre consentite ma gli amministratori pubblici non sono obbligati a tenerne conto. La Cassazione ha «spezzato una lancia» in favore dei sindaci non particolarmente sensibili alle sollecitazioni della popolazione.


La vicenda di cui si sono occupati i giudici del Palazzaccio riguarda una denuncia per omissione di atti d'ufficio che era stata presentata contro gli amministratori del comune di Nola, in provincia di Napoli, «colpevoli» di non aver dato alcun seguito alle segnalazioni di un gruppo di residenti che chiedevano l'allargamento di una strada per agevolare il passaggio dei pedoni. Nella richiesta di intervento presentata al comune di Nola e al responsabile dell'ufficio tecnico, il signor Antonio F. - tra gli altri - sottolineava la «necessità di opere adeguate per scongiurare incidenti anche gravi» che si verificavano nella strada dove abitava.
Dopo diverse lettere di protesta e diffide, Antonio F. decide di ricorrere alle vie giudiziarie e presenta una denuncia per omissione di atti d'ufficio. Il pm della procura di Nola apre un fascicolo contro «ignoti identificabili» ma dopo meno di un mese ne chiede l'archiviazione.
Il gip, dunque, il 28 settembre 2007, archivia senza nemmeno fissare l'udienza di discussione in camera di consiglio che era stata invece chiesta da Antonio F., il quale intendeva presentare opposizione alla chiusura dell'indagine.
A questo punto il cittadino «ignorato» ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'annullamento dell'archiviazione perché il gip non gli ha inviato l'avviso di udienza come avrebbe dovuto. I giudici della sesta sezione penale hanno invece confermato la decisione del gip spiegando al signor Antonio F. che la sua «posizione giuridica» riguarda un semplice «interesse civico» e non un vero e proprio diritto nei confronti della pubblica amministrazione.
In sostanza «l'interesse alla corretta amministrazione della cosa pubblica» non è sufficiente a far scattare il reato di omissione di atti d'ufficio nei confronti dell'amministratore che non risponde alle «sollecitazioni» dei cittadini.
Insomma, i sindaci hanno ufficialmente mani libere, in questi casi. Se ignoreranno ancora le proteste dei propri cittadini non commetteranno reato. O meglio, le proteste sono sempre consentite, nessuno lede questa libertà a nessuno, ma i sindaci non sono tenuti a rispondere alle proteste.

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06/11/2008










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