Ma attenzione: non potrà essere violata la
«sfera di privata dimora di un singolo soggetto», l'area
sottoposta a videosorveglianza dovrà poter essere
utilizzata da un numero «indifferenziato di persone», come
possono essere le aree comuni di un condomino, i cortili
delle abitazioni, gli accessi di un garage. Esclusi anche
ambiti particolari, come i bagni pubblici.
È la
Cassazione che ricorda gli ambiti dell'utilizzo dei sempre
più frequenti mezzi di difesa tecnologici, composto da un
«occhio video» sempre vigile. Ma gli «ermellini» della
quinta sezione penale hanno anche ribadito nella sentenza
22602 del 14 maggio 2008 quei divieti di intrusione nella
vita privata di un singolo cittadino.
Il pronunciamento
dalla Corte di Cassazione prende spunto da un caso
esaminato dal tribunale del riesame di Reggio Calabria in
un vicenda che ha visto un uomo accusato di essere una
staffetta di un clan calabrese. Alla base delle accuse
anche le riprese di una telecamera nel cortile della casa
dell'uomo, immagini che al pari di quelle della porta di
casa, della cassetta delle posta o dell'ingresso del
garage, possono essere utilizzate in quanto legittime.
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15/06/2008