Applicando questo
principio, la VI sezione penale ha accolto il ricorso della
Procura di Bari contro la revoca della sospensione
dall'esercizio di pubblico servizio accordata ad un
dipendente del comune di Trani, Maurizio D.A., pizzicato a
servirsi «del computer d'ufficio, cui era collegato un
masterizzatore dvd, per uso personale usufruendo della rete
informatica del comune». L'impiegato comunale, ricostruisce
la sentenza 20326, «navigava in internet su siti non
istituzionali, scaricando su archivi personali dati e
immagini non inerenti alla pubblica funzione,
prevalentemente materiale di carattere pornografico, con
danno economico dell'ente». Indagato per peculato,
l'impiegato comunale era stato prima sospeso dal Tribunale
di Trani, aprile 2007, e riammesso dal Tribunale di Bari,
un mese dopo, sulla base del fatto che il reato di peculato
«tutela il patrimonio della P.A. e che lo stesso non poteva
essere depauperato a seguito dei collegamenti in questione
di un computer comunque e sempre collegato alla rete
elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso della
navigazione».
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24/05/2008