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Completamente ubriaca alla guida della sua Ford «Fiesta», nella notte tra il primo e il 2 novembre, seminò il panico per le strade del capoluogo provocando un maxi incidente in viale dell'America Latina nel quale rimasero coinvolte diverse automobili e a seguito del quale nove persone finirono in ospedale, sebbene per ferite non gravi, con prognosi tra i sette e i dieci giorni.
I carabinieri della compagnia di Frosinone, comandati dal capitano Pietro Dimiccoli, quella notte denunciarono una ventisettenne di Alatri per guida in stato di ebbrezza e disposero anche il sequestro preventivo del veicolo. Il tasso alcolemico riscontrato nel sangue della giovane fu 3.12, un valore sei volte superiore alla soglia massima di sobrietà individuata dalla legge a 0.5 di alcool puro per litro di sangue. Nella sua «Fiesta» i militari trovarono anche diverse bottiglie di bevande alcoliche. Uno scenario che avrebbe potuto presagire a conseguenze gravi per la giovane alatrense, ma che invece potrebbe non riservare alcuna spiacevole sorpresa per la ventisettenne dal momento che il gip del Tribunale di Frosinone ha detto che il dato relativo all'alcolemia contestato alla ventisettenne non è utilizzabile.
Tradotto in soldoni significa che l'unica prova di responsabilità a carico della denunciata non è valida, «tamquam non esset», è come se non esistesse. La decisione è scaturita a seguito dell'esame da parte del gip della richiesta di sequestro preventivo del veicolo della ventisettenne, sequestro sul quale il giudice si è espresso negativamente. Perché? Perché il presupposto del provvedimento, ovvero il tasso alcolemico superiore alla soglia consentita, è stato acquisito in violazione di un diritto constituzionale, sancito all'articolo 13, sull'inviolabilità della persona.
«Il tasso alcolemico dell'indagata - ha scritto il gip - è stato determinato in 3,12 grammi a litro a seguito di prelievo ematico eseguito su esclusiva richiesta dei carabinieri operanti dai sanitari del nosocomio "Umberto I" di Frosinone» dove la ventisettenne «era stata ricoverata con la diagnosi di "contusione al ginocchio"» con prognosi di quattro giorni. La giurisprudenza della Cassazione, però, dice che «ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero preso una stuttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, in assenza di consenso; al contrario, il prelievo ematico effettuato, in assenza del consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non necessario a fini sanitari - è inutilizzabile per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona». Nel caso specifico la ventisettenne non aveva dato alcun consenso e le indagini ematochimiche praticate sulla giovane esulavano dal protocollo terapeutico per il trattamento di lesioni lievi come quella al ginocchio dell'alatrense. Il test ematico, quindi, per essere utilizzabile avrebbe dovuto avere il consenso della paziente non essendo giustificato dal quadro clinico della stessa. Venendo a mancare la prova principale è venuto anche meno il cosiddetto «fumus delicti». Un quadro che ha determinato il pronunciamento negativo del gip sulla richiesta di sequestro preventivo dell'automobile della ventisettenne alatrense. Un provvedimento, però, che potrebbe pesare come un macigno anche su altre eventuali contestazioni.
Pietro Pagliarella
03/01/2009
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