A pesare sul processo (un rito abbreviato condizionato all'esito di una perizia psichiatrica) è stato il parere del professor Cesare Tarquini Guetti, incaricato dal giudice di verificare lo stato di capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. Il perito, al termine del suo lavoro, ha concluso che a carico di Giorgio Perciballi, si sono rilevate manifestazioni cliniche inquadrabili nell'ambito di una psicosi schizofrenica di tipo paranoide, a decorso cronico ma con periodiche fasi di scompenso acuto. Per lo stretto nesso causa-effetto sussistente tra le condotte eteroaggressive poste in essere dall'imputato tra il 18 e il 19 luglio 2007 e la grave psicosi processuale da cui egli era affetto, la capacità di intendere e di volere, al momento del fatto, del Perciballi era esclusa per vizio totale di mente. Alla luce di queste considerazioni, l'imputato non era, quindi, imputabile poiché la sintesi delle condizioni fisio-psichiche che consentono l'ascrizione di responsabilità all'autore di un fatto corrispondente ad una previsione legale e che rendono pertanto tale fatto un reato meritevole di pena nel caso specifico non era integrata. Da qui il proscioglimento.
Nel dispositivo emesso il gup Annalisa Marzano ha disposto che Giorgio Perciballi rimanga per un periodo di dieci anni in un ospedale psichiatrico giudiziario (attualmente il sessantaduenne si trova in quello di Secondigliano) per essere sottoposto ad un adeguato programma di trattamento. Giorgio Perciballi è stato difeso dagli avvocati Mario Di Sora e Lino Diana.
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04/10/2008