Ieri mattina, infatti il gup del Tribunale del capoluogo, ha rinviato a giudizio il sessantunenne imputato il quale, il 26 marzo 2009, difeso di fiducia dall'avvocato Mario Di Sora, dovrà comparire davanti al giudice monocratico per rispondere degli addebiti contestati. Secondo il teorema accusatorio, il Guglielmi, nella sua qualità di dirigente del settore F manutenzioni e servizi tecnologici del comune di Frosinone, avrebbe attestato falsamente in ventuno dichiarazioni, tra il 3 gennaio 2004 e il 26 gennaio 2006, che «lo stadio "Comunale" è agibile per l'espletamento» delle competizioni calcistiche, non parametrando l'implicita attestazione di idoneità alle disposizioni legislative e regolamentari di settore ed in presenza di una serie di manchevolezze e difformità che ne compromettevano, per l'accusa, l'utilizzabilità e la sicurezza, come peraltro stabilito dalla commissione provinciale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo in tre verbali del 31 ottobre 2003, del 25 giugno 2004 e del 17 agosto 2004. In particolare, sulla base delle contestazioni, l'impianto sportivo aveva un'ubicazione tale da non consentire la manovra di mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti in violazione dell'articolo 4 D.M. 18 marzo 2006. L'impianto sportivo, inoltre, non era dotato di presidi che limitassero l'accesso ad un numero di spettatori pari al numero dei posti a sedere in violazione dell'articolo 6 sempre del D.M. del 18 marzo 2006. Alcuni cavi elettric, poi, eranon accessibili al pubblico e non erano adeguatamente segnalate la vie di fuga in caso di incendio. La tribunale centrale in cemento armato presentava criticità avendo le scale ed i caroselli posti alla base di larghezza inferiore al minimo previsto. Le tribune in acciaio non erano corredate di certificazione riguardante l'idoneità statica e la sicurezza relativa al rischio di impatto atmosferico, presentandosi peraltro devastata in più punti. Le sale in muratura della tribuna est erano sprovviste di corrimano, in violazione delle norme Uni 9217) mentre i percorsi di smistamento avevano larghezza inferiore a un metro e venti, in violazione dell'articolo 9 del D.M. del 18 marzo 2006. Tutte accuse che passeranno adesso al vaglio dibattimentale.
Pie.Pag.
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12/07/2008