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Tassa sulle sigarette elettroniche anche senza nicotina

La Corte costituzionale respinge il ricorso del Tar del Lazio

Maria Grazia Coletti
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È legittima la tassa sulle sigarette elettroniche, anche non contenenti nicotina. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha respinto il ricorso presentato dal Tar del Lazio contro il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 nella parte in cui «assoggetta alla medesima imposizione, pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali». La Consulta si era già pronunciata sulla materia con una sentenza del 2015 che aveva giudicato illegittima la precedente normativa nella parte in cui «sottoponeva alla suddetta imposta di consumo la commercializzazione anche dei prodotti non contenenti nicotina, nonché dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo». Il decreto del 2014 corregge le norme censurate in due punti: «non vi è più l'equiparazione con l'accisa sulle sigarette tradizionali, poiché l'aliquota è ora fissata nella misura del cinquanta per cento dell'imposta che si applicherebbe su un quantitativo equivalente di sigarette tradizionali» e «l'imposta non colpisce più "i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati", nonché i relativi dispositivi necessari per consumarli, bensì i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina».  L'imposta di consumo in questione - si legge nella sentenza depositata oggi - la cui finalità primaria è data dal recupero di un'entrata erariale (l'accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici. Essa, infatti, colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l'imposta». Osservano infine i giudici costituzionali che «la finalità secondaria di tutela della salute propria dell'imposta di consumo, che già di per sé giustifica l'imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l'eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco».

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