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l'intervento di giulia bongiorno

Intercettare non deve essere la strada più comoda

Indispensabile: letteralmente vuol dire «assolutamente necessario, di cui non è possibile fare a meno». È questo l'aggettivo scelto, non a caso, dal legislatore per indicare il livello di esigenza investigativa che deve sussistere affinché lo Stato possa introdursi nella vita privata di un soggetto e captarne le conversazioni.

Intercettazioni Ciò significa che dello strumento intercettativo non si può disporre ogni volta che risulti utile, ma solo quando sia «assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini». Come dire: se ci sono altri metodi di investigazione, è a questi che bisogna dare la preferenza; è giustificato il ricorso all'intercettazione quando davvero non se ne può fare a meno.
Nella prassi giudiziaria l'aggettivo «indispensabile» si è trasformato in «utile», quando non addirittura in «comodo»: ad esempio, se si vuole provare la conoscenza tra due soggetti si tende a disporre l'intercettazione anziché compiere pedinamenti, ovvero acquisire i tabulati telefonici.


Quindi, sovente, si ricorre all'intercettazione per comodità, per una sorta di indolenza investigativa: le difficoltà di un'inchiesta o la semplice impazienza inducono gli inquirenti a scegliere la strada più rapida e sicura anche quando sarebbe possibile raggiungere l'obiettivo con strumenti di indagine diversi.
Come è vero che la causa dell'uso abnorme delle intercettazioni risiede nella interpretazione enormemente dilatata dell'aggettivo «indispensabile», è sicuro che, poiché non ne esiste uno più specifico per indicare che il ricorso alle intercettazioni dev'essere l'extrema ratio, la soluzione non può passare attraverso una mera modifica lessicale.
Ne consegue che il problema non è trovare nuove formulazioni più rigide, quanto piuttosto garantire che vengano rispettati i rigorosi limiti già esistenti. È ormai nota la diffusa prassi dei Gip, che, nel redigere il decreto autorizzativo, ricorrono alla cosiddetta motivazione per relationem, cioè a un rinvio ad altri atti (di solito la richiesta del pm), riducendo il loro impegno nella decisione e svuotando di significato il controllo imposto dalla legge: come se il controllore abdicasse al proprio potere aderendo acriticamente alle scelte del controllato.


È necessario, invece, affidare la competenza ad autorizzare le operazioni di captazione a un giudice collegiale: la collegialità garantisce infatti maggior ponderazione della sussistenza dei presupposti normativi.
La soluzione proposta non è difficilmente attuabile se si considera che, con riferimento alle misure cautelari, esiste già la possibilità di adire in tempi brevi l'organo collegiale per il riesame delle misure.
La strada della collegialità appare, pertanto, quella più proficuamente percorribile per rendere il ricorso allo strumento intercettativo l'ultima soluzione investigativa da adottare, come già stabilito dal legislatore.
 

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Giulia Bongiorno, Presidente della commissione Giustizia della Camera

11/06/2008










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