Già a suo tempo (2003) il ritardo nel
recepimento fu causato dalla grande complessità del testo,
in secondo luogo dall'impatto della direttiva su importanti
settori della vita economica del Paese (allora, trascorsi
circa due anni dal termine ultimo per il recepimento,
risultava che ancora più Stati europei fossero
inadempienti).
Per capirci qualcosa in questa matassa
bisogna dire che siamo nel campo degli aiuti di Stato e
fiscalità e che le imprese pubbliche presenti nell'economia
nazionale di ciascuno Stato membro e i soggetti pubblici
che le controllano devono rispettare le norme per la libera
concorrenza che regolano il mercato europeo, ivi compreso
il divieto condizionato di erogare aiuti pubblici a
sostegno di alcune aziende. La direttiva Cee imponeva agli
Stati membri di acquisire informazioni di carattere
finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta
di quest'ultima e le successive modifiche che ne hanno
esteso il campo di applicazione a settori prima non
considerati, come quello dei trasporti, hanno avuto
parimenti attuazione in via amministrativa. In seguito
l'apertura alla concorrenza di settori economici prima
caratterizzati da regimi di monopolio e il rispetto delle
regole imponeva di contrastare sia gli abusi di posizioni
dominanti sia gli aiuti non consentiti.
Può Alitalia
essere considerata realtà imprenditoriale, caratterizzata
dal riconoscimento di diritti speciali o esclusivi, ovvero
dall'affidamento della gestione di servizi di interesse
economico generale, in capo a singole imprese, le quali in
un contesto caratterizzato da diversi gradi di
liberalizzazione del mercato, potrebbero esercitate
ulteriori attività in regime di concorrenza? Se la risposta
è affermativa ci sarebbe l'esigenza di disporre di
informazioni dettagliate sulla struttura finanziaria ed
organizzativa interna delle imprese, con riguardo ai dati
contabili afferenti alle diverse attività esercitate. Nei
circa venti anni di applicazione della precedente direttiva
del 1980, risulta che la Commissione europea quasi mai
abbia avanzato richieste assimilabili a quelle previste
dall'art. 5 riguardo alla "documentazione delle
assegnazioni di risorse", ragione per cui si è ritenuto che
prevedere uno strumento stabile di stoccaggio di
informazioni rilevanti su dati "delicati" (erogazioni
finanziarie alle imprese pubbliche) poteva essere
considerato come uno strumento di "appesantimento" o,
peggio, di controllo sull'attività di altri soggetti
istituzionali. Ma i risultati come si vede sono ormai alla
luce del sole e nonostante la trasparenza.
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20/03/2008